Gli annessi agricoli tra legge regionale e pianificazione comunale (Cons. Stato n. 8619 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annessi agricoli, l’art. 73, comma 4, l.r. Toscana n. 65/2014 non esaurisce le condizioni di edificabilità, ma individua regole che devono integrarsi con le previsioni degli strumenti di pianificazione comunale. Il legislatore regionale ha costruito un sistema fondato sullo statuto del territorio e sulle invarianti strutturali, che attribuisce ai Comuni il compito di disciplinare le condizioni di trasformabilità. La disposizione locale che subordina la costruzione di nuovi annessi alla aggregazione della maglia poderale non contrasta con la legge regionale, ma ne attua la ratio di tutela dell’assetto discendente dalla riforma agraria. Deve pertanto escludersi che il silenzio del comma 4 sulla pianificazione urbanistica ne legittimi la deroga generalizzata.
Il Fatto
Una società agricola proprietaria di un appezzamento di terreno in Toscana, privo di fabbricati, presenta domanda per l’approvazione di un Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo finalizzato alla costruzione di un annesso destinato a magazzino, rimessa, ufficio e locali di vendita. La conferenza di servizi si chiude con un diniego definitivo, fondato sul parere negativo del Comune secondo cui l’intervento contrasta con le previsioni del piano strutturale e del regolamento urbanistico che tutelano la maglia insediativa poderale della riforma agraria.
Il TAR Toscana accoglie il ricorso, aderendo a una propria precedente decisione che aveva annullato la norma del regolamento urbanistico nella parte in cui consente nuovi fabbricati agricoli solo in addizione o nelle vicinanze dei centri rurali. Il Comune propone appello, deducendo l’errata lettura dell’art. 73 l.r. n. 65/2014 e la violazione dell’art. 65 in materia di nuclei rurali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la cornice costituzionale: l’urbanistica e l’edilizia rientrano nella potestà legislativa concorrente ex art. 117, comma 3, Cost., e la pianificazione comunale svolge un ruolo essenziale nell’attuare le scelte generali di governo del territorio, senza poter violare le norme statali e regionali.
La l.r. n. 65/2014 è ispirata al rispetto delle tradizioni locali. L’art. 6 qualifica lo statuto del territorio come atto di riconoscimento identitario della comunità; l’art. 5 individua le invarianti strutturali come riferimento per definire le condizioni di trasformabilità; l’art. 7 esclude qualsiasi indennizzo per le limitazioni al godimento che ne derivano. Il piano strutturale richiama la maglia insediativa poderale senza prevederne alcuna modificazione.
Su questa base il Consiglio di Stato ritiene non condivisibile la lettura del primo giudice. L’art. 73 va letto integralmente: il comma 2 rinvia agli strumenti di pianificazione territoriale per gli edifici abitativi, il comma 5-bis richiama espressamente le prescrizioni urbanistiche comunali per gli annessi minori. Una disciplina integrata tra fonti legislative e amministrative è dunque la ricostruzione coerente, mentre la tesi opposta realizzerebbe una violazione del quadro dei principi statali.
Il Collegio valorizza la specificità della fattispecie: la sottozona E.1.1. dell’appoderamento diffuso consente i nuovi edifici solo a completamento della maglia poderale, a integrazione di aggregati aziendali esistenti o, in mancanza, in aggregazione con i manufatti dei fondi confinanti. L’azienda è nata per frazionamento di altra preesistente ed è priva di fabbricati: l’annesso agricolo risulterebbe slegato dall’assetto originario. Non si tratta di inedificabilità assoluta, ma di edificazione limitata a condizioni determinate.
Sul piano della tecnica legislativa, la Corte osserva che, se il legislatore regionale avesse inteso abrogare le discipline locali difformi, avrebbe dovuto dettare una norma transitoria, come ha fatto altrove, ad esempio all’art. 240 in materia di manufatti precari. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata e rigetto del ricorso di primo grado; spese compensate per la complessità della fattispecie.
Nota della Redazione
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