Ripristino dei luoghi per riforestazione naturale e inottemperanza all’ordine comunale (TAR Lombardia n. 302 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di ripristino dello stato dei luoghi va contestualizzata rispetto alle peculiarità del sito. Un comportamento meramente omissivo dell’autore dell’abuso può ritenersi causalmente orientato a elidere gli effetti della trasformazione illecita quando si innesta su fattori causali autonomi, da soli sufficienti a ricondurre i luoghi allo status quo ante. Se la riforestazione naturale ha reso la strada abusiva non più percepibile né utilizzabile, non è configurabile l’inottemperanza all’ordine di ripristino e la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 non può essere irrogata per difetto dell’elemento materiale della fattispecie.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un’impresa boschiva, impugna la determinazione con cui il Comune gli ha applicato la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per la mancata osservanza di una precedente ordinanza di rimessa in pristino. L’ordinanza riguardava la realizzazione di un sistema di viabilità in zona boscata, qualificato dai Carabinieri Forestali come apertura di nuove strade in assenza di titolo abilitativo, su area soggetta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e forestale.

Il ricorrente deduce di aver acquistato il fondo nel 2010, quando erano già presenti piste e tracciati a fondo naturale, e di aver segnalato al Comune, con relazione tecnica, che si trattava di manutenzione di tracciati esistenti. Sostiene inoltre di aver consentito il ripristino. Il Comune, non costituito, ha fondato la sanzione sull’esito di un ulteriore sopralluogo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il motivo di incompetenza. La censura è infondata: l’atto richiama espressamente il combinato disposto degli artt. 107 e 109 TUEL, e il rilievo sulla mancanza del decreto sindacale di nomina resta generico e privo di supporto probatorio, non essendo stato allegato nemmeno l’organigramma comunale.

Parimenti infondato è il motivo sul difetto del formale atto di accertamento dell’inottemperanza. La Corte richiama Cons. Stato, sez. IV, n. 398/2019, TAR Campania, Napoli, sez. III, n. 61/2019, TAR Campania, Salerno, sez. II, n. 1154/2020, Cons. giust. amm. sic., sez. giur., n. 418/2017, TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 6904/2017 e TAR Sicilia, Catania, sez. II, n. 837/2018: il verbale di constatazione è atto endoprocedimentale e non è surrogabile. Tuttavia l’atto di accertamento non deve essere necessariamente distinto dal provvedimento sanzionatorio: la determinazione impugnata svolge entrambe le funzioni e costituisce titolo del formale accertamento.

Il terzo motivo è fondato. Il ripristino dello stato dei luoghi implica un’attività materiale diretta a neutralizzare gli effetti della trasformazione abusiva mediante opere di segno inverso. Il concetto, però, va calato nel contesto concreto: anche un comportamento omissivo può risultare causalmente orientato al ripristino se si innesta su fattori causali autonomi, da soli sufficienti a ricondurre i luoghi alla condizione precedente. L’inerzia diventa allora virtuosa, perché non ostacola l’azione ripristinatoria determinata da elementi esterni.

Nel caso concreto la riforestazione naturale in corso, documentata fotograficamente, ha riportato l’assetto dei luoghi a una condizione in cui la strada abusiva non è più percepibile come tale né utilizzabile. Il rimboscamento ex natura rende l’inerzia del ricorrente coerente con la finalità dell’ordine di ripristino. Non è dunque configurabile alcuna inottemperanza: il corso naturale degli eventi, non ostacolato dall’uomo, ha impedito la realizzazione dell’elemento materiale della fattispecie sanzionatoria.

Il ricorso è accolto sul terzo motivo, con assorbimento del quarto per pregiudizialità logica, e la determinazione viene annullata. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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