Esecuzione del decreto ingiuntivo e poteri del commissario ad acta nell’ottemperanza (TAR Sicilia n. 321 del 30.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza assicura l’esecuzione del decreto ingiuntivo divenuto definitivo perché non opposto e ritualmente notificato in forma esecutiva alla Pubblica Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della P.A., il giudice amministrativo ordina all’ente di dare esecuzione al titolo nel termine stabilito. Accertato l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria, per l’ipotesi di ulteriore inerzia si nomina commissario ad acta con facoltà di delega. La sospensione del procedimento per la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell’ente cessa con l’approvazione del piano, con conseguente riassunzione della causa.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di erede del dante causa, chiede l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1753/07 del Tribunale di Messina, non opposto e divenuto definitivo. Con quel titolo è stato ingiunto al Comune di Messina il pagamento di euro 129.446,13, oltre interessi legali dalla mora e spese del rito monitorio, a titolo di fatture non corrisposte in favore del dante causa.
Accertata la mancata soddisfazione del credito, il ricorrente inviava un atto di diffida, rimasto senza riscontro, e depositava ricorso in ottemperanza. Il giudizio veniva sospeso con ordinanza collegiale n. 930/2015, avendo il Comune fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. A seguito del decreto presidenziale n. 458/2024, con cui si dava atto dell’approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, il ricorrente riassumeva la causa. Il Comune non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 114 cod. proc. amm. e ricostruisce i presupposti dell’ottemperanza. Dalla documentazione in atti emerge che il decreto ingiuntivo è irrevocabile, perché non opposto, e che è stato ritualmente notificato all’amministrazione debitrice in forma esecutiva.
Sul piano delle condizioni di proponibilità, il Tribunale verifica il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni per le azioni esecutive contro la P.A., richiamando l’art. 14 del d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003. Il presupposto risulta integrato per tabulas.
Quanto al merito, l’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria è confermato in udienza dal procuratore del ricorrente, senza alcuna contestazione da parte dell’amministrazione non costituita. Il ricorso è pertanto fondato e merita accoglimento.
Il Collegio ordina al Comune di dare esecuzione al titolo entro trenta giorni dalla notifica della sentenza, provvedendo al pagamento di quanto dovuto. Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza nomina commissario ad acta il Segretario Generale presso la Città Metropolitana di Messina, con facoltà di delega, affinché provveda in via sostitutiva, su richiesta di parte, entro sessanta giorni dall’insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario, in ragione della dichiarazione resa in udienza.
Nota della Redazione
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