Contributi sisma edilizia privata: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Lombardia n. 211 del 14.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento e la quantificazione dei contributi concessi ai privati per la riparazione e la ricostruzione di immobili danneggiati da eventi sismici appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. L’attività amministrativa in materia è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela dei danneggiati, sicché la posizione di questi ultimi ha consistenza di diritto soggettivo. La materia è estranea all’uso e all’assetto del territorio e non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il ricorso proposto davanti al giudice amministrativo è pertanto inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario nel termine perentorio previsto dall’art. 11 cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente, una società agricola, è proprietaria di un immobile in Moglia gravemente danneggiato dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. In data 02.01.2015 presentava al Comune istanza per accedere ai contributi destinati alla riparazione e al ripristino con miglioramento sismico degli edifici danneggiati.

All’esito dell’istruttoria, il Comune adottava l’Ordinanza Sindacale Muta n. 496/2020, assegnando il contributo nella misura del 50% della spesa ammissibile, sul rilievo che le unità immobiliari non erano destinate ad abitazione principale al momento del sisma. La società presentava istanza di riesame ex art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per ottenere la rideterminazione al 100%. Il Comune avviava invece un procedimento di revoca, qualificando il contributo come aiuto di Stato distorsivo della concorrenza, e con l’ordinanza n. 542/2020 revocava il provvedimento precedente. La società impugnava la revoca davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento dei presupposti e la condanna all’accoglimento integrale della domanda di contributo ex art. 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune e la ritiene fondata. Il percorso argomentativo muove dal richiamo della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8115 del 2017, secondo cui le controversie sul riconoscimento e sulla quantificazione dei contributi per la ricostruzione o riparazione di immobili colpiti da eventi sismici spettano al giudice ordinario.

La ragione è duplice. Da un lato, l’attività dell’amministrazione è rigorosamente vincolata dai criteri predisposti dalla legge a tutela delle posizioni dei singoli danneggiati, le quali assumono consistenza di diritti soggettivi. Dall’altro, la materia non è ricompresa nell’urbanistica e nell’edilizia, perché estranea all’uso e all’assetto del territorio: non è quindi configurabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva ai sensi del d.lgs. n. 80 del 1998 e della legge n. 205 del 2000.

Il Collegio richiama l’orientamento conforme del Consiglio di Stato, espresso in sede di pareri sui ricorsi straordinari relativi ai contributi per il sisma dell’Emilia Romagna del maggio 2012, e le più recenti sentenze n. 5763/2021 e n. 77/2022. Viene inoltre valorizzata la massima secondo cui la disciplina speciale pone, già a livello di norma primaria, un assetto di interessi rispetto al quale l’attività amministrativa è di mera ricognizione dei presupposti di fatto legittimanti l’erogazione.

Non ravvisandosi ragioni per discostarsi dal consolidato approdo ermeneutico, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione. La causa potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda e ferme restando le preclusioni e le decadenze maturate, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

Le spese di lite sono compensate, in ragione della materia e delle peculiari questioni sottese all’esame del Collegio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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