Prova pratica in gara e simulatore dei parametri vitali: esclusione legittima (TAR Sicilia n. 3783 del 29.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La prova pratica richiesta dalla commissione tecnica successivamente all’aggiudicazione definitiva è legittima e non integra riapertura del procedimento di aggiudicazione, ma esercizio della funzione di organo tecnico nell’ambito del procedimento di autotutela attivato dal RUP. La conformità tra prodotto offerto e prodotto richiesto costituisce requisito di esecuzione e condizione per la stipulazione del contratto, sicché la verifica può essere sempre esigita verso l’aggiudicatario. Ove la lex specialis preveda che la ditta metta a disposizione strumenti di misura e simulatori necessari alla prova, la necessità del simulatore è in re ipsa e la sua indisponibilità è imputabile esclusivamente all’offerente, con conseguente esclusione dalla gara.
Il Fatto
L’Azienda sanitaria provinciale di Catania indice sul MEPA una procedura per la fornitura biennale di monitor multiparametrici, ai sensi degli artt. 50, comma 1, lett. e), e 108, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. La gara si conclude con l’aggiudicazione in favore di un operatore economico, disposta con delibera del direttore generale.
Il secondo classificato impugna l’aggiudicazione. Nelle more, la stazione appaltante attiva l’autotutela: la commissione tecnica richiede all’aggiudicataria la prova pratica dell’apparecchiatura, differita su istanza della ditta. Alla data fissata la prova non viene eseguita perché la ditta non dispone del simulatore dei parametri vitali; la commissione ne conferma l’esclusione e l’amministrazione revoca l’aggiudicazione, aggiudicando al secondo classificato. L’originaria aggiudicataria impugna l’esclusione e la revoca, chiedendo in via subordinata l’annullamento della clausola del capitolato interpretata nel senso di consentire la prova pratica dopo l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., il Collegio esamina prioritariamente quello proposto dall’aggiudicataria esclusa e lo ritiene infondato. La clausola del capitolato attribuisce alla commissione tecnica la facoltà insindacabile di chiedere la prova pratica per una più completa valutazione delle attrezzature e per formulare con maggiore accuratezza il giudizio di conformità.
Il Tribunale esclude il dedotto difetto di competenza della commissione. Questa non ha riaperto il procedimento di aggiudicazione, ma ha agito come organo tecnico della stazione appaltante nell’ambito dell’autotutela attivata dal RUP. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. V, n. 5734/2020, la rispondenza tra prodotto offerto e prodotto richiesto è qualificata come requisito di esecuzione e non di sola partecipazione, sempre esigibile verso l’aggiudicatario e condizione per la stipulazione del contratto.
Irrilevanti sono le precedenti verifiche cartolari, perché la funzione della prova pratica è appunto quella di appurare vizi o difformità non emergenti dalla documentazione. Il verbale n. 4 del 26 aprile 2025 esplicita i dubbi di conformità su batteria, analisi delle aritmie e derivazioni: dubbi tutti inerenti al funzionamento dinamico dell’apparecchiatura.
Da qui la conclusione sulla necessità del simulatore. Il capitolato impone alla ditta di mettere a disposizione gli strumenti di controllo, compresi strumenti di misura e simulatori, e sanziona con l’esclusione la mancata disponibilità alla prova. Tale necessità è in re ipsa, né rileva che la commissione non l’abbia specificata nelle comunicazioni: l’impossibilità di svolgere la prova è imputabile alla sola aggiudicataria, a prescindere dall’acquiescenza del suo delegato.
Il ricorso avverso l’esclusione è quindi rigettato e, per l’effetto, nel giudizio del secondo classificato è dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese sono compensate nel primo giudizio e poste a carico dell’amministrazione, in favore del secondo classificato, nel secondo.
Nota della Redazione
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