Esecuzione del giudicato antitrust e potere dell’AGCM di rideterminare la sanzione (Cons. Stato n. 4637 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione parziale della sentenza che ha annullato in parte qua un provvedimento sanzionatorio antitrust non elimina il potere-dovere dell’Autorità di darvi esecuzione per la parte rimasta integra, né rende nullo il provvedimento adottato in ottemperanza. Il giudice dell’esecuzione verifica se l’Amministrazione abbia colmato il deficit motivazionale accertato, non se abbia optato per criteri quantitativi diversi da quelli suggeriti dall’impresa. Il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 15, comma 1, l. n. 287/1990 opera quale soglia esterna di contenimento, non quale massimo edittale di una cornice sanzionatoria da graduare all’interno. La conferma dell’importo, se sostenuta da motivazione aderente ai parametri delle Linee guida e al principio di proporzionalità, resiste al sindacato di merito.
Il Fatto
La società ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, riformando parzialmente la decisione del TAR Lazio, aveva annullato il provvedimento sanzionatorio dell’AGCM limitatamente alla quantificazione dell’importo. Il giudice di appello aveva rilevato una discrasia tra il coefficiente di gravità minimo del 15% e il tetto legale del 10% del fatturato, disponendo che l’Autorità rideterminasse la sanzione motivando in ordine alla sua adeguatezza e proporzionalità.
Nel frattempo la società aveva proposto revocazione avverso quella sentenza. La Sezione l’aveva accolta solo in parte, con sentenza non definitiva, in relazione all’omesso esame della censura sulla tardività del termine di conclusione del procedimento, rimettendo la questione alla CGUE. L’AGCM ha quindi adottato il provvedimento di rideterminazione, confermando l’importo originario. Da qui il ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contesta la carenza di potere dell’Autorità: essendo la sentenza ottemperanda stata revocata, l’AGCM non avrebbe potuto eseguirla. La Sezione respinge la censura rileggendo la sentenza revocatoria. Questa ha accolto la revocazione con “esclusivo riferimento” alla parte relativa al termine di conclusione e ha dichiarato inammissibili gli altri motivi. Ne deriva che il decisum sulla quantificazione è rimasto integro, con la conseguenza che il potere-dovere dell’Autorità di eseguirlo non è stato intaccato.
Nel merito la Corte ricostruisce il deficit motivazionale accertato dalla sentenza ottemperanda: esso atteneva alle tappe valutative, non all’indicazione di criteri o metodologie specifiche che l’Autorità avrebbe dovuto applicare. L’ordine era quindi quello di ripercorrere la condotta, verificare il ruolo dell’impresa e rideterminare la sanzione secondo adeguatezza e proporzionalità.
Secondo il Collegio l’operazione è stata assolta. L’AGCM ha articolato la modulazione del coinvolgimento in livelli pieno, medio e lieve, riconducendo la società al livello pieno per il ruolo primario e la durata integrale della partecipazione. La modulazione è stata già riconosciuta legittima dalla Sezione in altre pronunce, che l’hanno qualificata come griglia di riferimento volta a sanzionare in maniera omogenea condotte omogenee. Alla società non competeva quindi alcuna riduzione, neppure per l’elemento soggettivo o il ruolo periferico.
Quanto al programma di compliance, l’Autorità ne ha già tenuto conto con una riduzione del 5% sull’importo base, né era tenuta a ulteriore mitigazione, avendo valutato la limitata efficacia del programma su una condotta già resa nota. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui l’entità della riduzione è scelta discrezionale, sindacabile solo per palese travisamento o irragionevolezza, nella specie non ravvisabili.
Sul fatturato di riferimento, la Sezione conferma che l’art. 15 l. n. 287/1990 impone di computare l’esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, adottata nel 2019, e dunque il dato 2018. La censura sulla tardività del provvedimento di rideterminazione è respinta in ragione delle proroghe ritualmente adottate. Le questioni di costituzionalità e il rinvio pregiudiziale sono dichiarati non rilevanti: il limite del 10% costituisce tetto esterno, correttivo operante in favore del soggetto sanzionato, con conseguente non irragionevolezza della disciplina.
Nota della Redazione
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