Nessun risarcimento da ritardo senza prova del bene della vita (TAR Calabria n. 472 del 25.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno derivante dall’inerzia dell’amministrazione è risarcibile, ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e dell’art. 30 cod. proc. amm., solo quando il privato dimostri la spettanza del bene della vita, cioè che il provvedimento favorevole sarebbe stato adottato in esito al procedimento. La sola illegittimità o il solo ritardo non integrano di per sé il danno ingiusto. In presenza di un’attività amministrativa connotata da discrezionalità, il giudizio prognostico non consente di affermare con certezza che l’istanza sarebbe stata accolta. Il contegno del privato che ometta di attivare i rimedi procedimentali e processuali, segnatamente l’azione avverso il silenzio, può recidere il nesso causale tra inerzia e pregiudizio, oppure operare come fattore di mitigazione o esclusione del danno ex art. 30, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

Una società cooperativa, proprietaria e gestore di due centri diurni per persone con problemi di non autosufficienza, chiede la condanna della Regione al risarcimento dei danni derivanti dal mancato accreditamento delle strutture. Espone di avere presentato il 23.09.2015 le istanze di accreditamento previste dalla delibera di Giunta regionale n. 381 del 22.08.2012, senza ottenere alcun riscontro, mentre l’unica struttura accreditata sul territorio sarebbe stata altra fondazione. Sostiene che l’accreditamento sarebbe stato conseguibile solo in una provincia, con grave disomogeneità distributiva dei servizi.

La società quantifica il pregiudizio in complessivi euro 1.770.113,87 tra danno emergente e lucro cessante, assumendo che l’abrogazione del regolamento del 2012 a opera della delibera n. 503 del 25.10.2019 avrebbe cristallizzato il diritto al ristoro. La Regione eccepisce carenza di legittimazione attiva, inammissibilità e decadenza, contestando nel merito le pretese.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio prende atto della rinuncia al ricorso per la domanda riferita a una delle due strutture e dichiara su quel capo l’improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Nel resto il ricorso è infondato, con assorbimento delle eccezioni processuali della difesa regionale.

Il Tribunale ricostruisce i presupposti dell’illecito da attività amministrativa richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 4191 del 2018 e Cons. Stato, Sez. II, n. 4732 del 2020: illegittimità del provvedimento, danno conseguenza, nesso causale e colpa. Il risarcimento non è conseguenza automatica dell’annullamento giurisdizionale.

Il passaggio centrale attiene al bene della vita. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1437 del 2020, il Collegio afferma che l’ingiustizia del danno per ritardo è configurabile solo se il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, o avrebbe dovuto esserlo secondo un giudizio prognostico esperibile anche in caso di inerzia reiterata. L’art. 2-bis della legge n. 241/1990 e l’art. 30, comma 2, cod. proc. amm. impongono di non prescindere dalla spettanza del bene.

Sul piano causale, la ricorrente non ha attivato alcun rimedio avverso l’inerzia regionale, non risultando proposta l’azione avverso il silenzio ex art. 117 cod. proc. amm. Rileva inoltre che al 23.09.2015 era già vigente la delibera n. 210/2015, non impugnata, che aveva sospeso il rilascio degli accreditamenti fino all’entrata in vigore dei nuovi regolamenti. Il contegno del privato ha così reciso il nesso causale giuridico. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 9421 del 2022, secondo cui la condotta attiva trascurata può assumere rilievo ai sensi dell’art. 30, comma 3, secondo periodo.

La discrezionalità che connota il rilascio dell’accreditamento impedisce di ritenere che la definizione del procedimento avrebbe consentito con certezza di conseguire il bene della vita. Le sopravvenienze di disciplina non mutano l’esito, essendosi sovrapposte al contegno silente dell’amministrazione rispetto al quale la società non aveva esperito alcuna tutela. Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte infondato, con condanna alle spese liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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