Esecuzione del giudicato e astreinte a funzione compulsoria (TAR Campania n. 5695 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. assolve una funzione compulsoria e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 c.p.a., non di arricchimento del privato. La relativa quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità e va contenuta entro soglie proporzionate, sì da stimolare l’amministrazione all’adempimento senza divenire fonte di locupletazione sproporzionata. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina un commissario ad acta, restando concorrente il potere dell’ente di provvedere spontaneamente anche dopo l’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria e spese di giudizio. La sentenza non risulta eseguita.

La ricorrente chiede pertanto che il TAR ordini all’amministrazione di dare esecuzione al provvedimento, fissando un termine, e che, in caso di ulteriore inerzia, sia nominato un commissario ad acta; domanda inoltre la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si costituisce con atto di stile, senza opporre elementi ostativi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. L’amministrazione, costituita in modo meramente formale, non ha fornito alcuna prova dell’avvenuto adempimento né elementi idonei a contrastare la domanda. L’inerzia rispetto al giudicato di condanna al pagamento di una somma di denaro integra il presupposto dell’ottemperanza.

Il TAR ordina conseguentemente al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine, dispone la nomina a commissario ad acta del Direttore generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero o di un funzionario da lui delegato, con idonea qualificazione professionale, che provvederà anche in ordine alle spese della presente pronuncia.

Sul quantum della misura compulsoria, il Collegio richiama l’orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021 in tema di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario: l’ente non perde il proprio potere di provvedere anche dopo l’insediamento del commissario. Su questa base individua il dies ad quem dell’astreinte nel giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo.

Quanto alla misura, la penalità di mora è calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella condanna. Il dies a quo decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza all’amministrazione inadempiente. Il limite massimo è fissato nella somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto in base al giudicato.

A fondamento di tale tetto il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7/2019, che impone una soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato. Viene richiamata la necessità di una regola chiara, intelligibile e prevedibile, coerente con i principi sovranazionali in materia sanzionatoria. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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