Ottemperanza e penalità di mora anche per condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 239 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, dovendosi escludere una lettura restrittiva dell’istituto. La relativa somma, ove non ricorrano iniquità o altre cause ostative, è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, e si aggiunge agli interessi dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e fino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario ad acta. Il commissario nominato può provvedere anche alla refusione delle spese del giudizio di ottemperanza, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale.
Il Fatto
Due ricorrenti agiscono ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. per ottenere l’esecuzione di un decreto della Corte di Appello di Catanzaro, munito di autorità di cosa giudicata. Il primo chiede il pagamento di una somma liquidata a titolo di danno non patrimoniale; il secondo, difensore distrattario, chiede il pagamento di onorari, spese generali, IVA e CPA.
I ricorrenti domandano inoltre la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. per il ritardo. Il Ministero della Giustizia, ritualmente notificato, non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. La parte ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. 24 marzo 2001, n. 89 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento giurisdizionale, pur risultando questo notificato ritualmente. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. cod. proc. amm.
Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015.
Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.
Il Collegio liquida le spese del giudizio a carico dell’amministrazione sulla base dei parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. Il commissario nominato provvede anche alla refusione delle spese in caso di inerzia, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza e in coerenza con gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata