Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2994 del 31.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza alla sentenza di condanna del giudice ordinario, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia eseguito il pagamento, integra gli estremi dell’inottemperanza. L’accertamento dell’inadempimento è fondato quando il credito non risulti contestato nell’an e nel quantum e l’amministrazione non abbia fornito alcuna indicazione sull’andamento della procedura. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’esecuzione integrale e, in caso di inutile decorso, nomina sin d’ora il commissario ad acta perché provveda in sostituzione dell’ente inadempiente, con spese e compenso a carico di quest’ultimo.

Il Fatto

Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere in favore della parte ricorrente il beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata a mezzo PEC all’amministrazione, che l’aveva ricevuta in data 17.11.2023.

Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento del beneficio e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile, senza formulare difese nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale verifica anzitutto il presupposto temporale dell’azione: rispetto al titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il dato normativo segna il momento a partire dal quale l’inerzia dell’amministrazione assume rilievo ai fini dell’inottemperanza.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti, neppure parziali. A fronte di ciò, la resistente non ha formulato deduzioni sul punto, né ha offerto indicazioni in ordine all’andamento della procedura. Il Collegio ne trae la conseguenza che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è dichiarato fondato e viene accertata l’inottemperanza del Ministero intimato. Il giudice assegna quindi all’amministrazione un termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti in forza del titolo.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina sin d’ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario dovrà dare corso al pagamento entro un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e trasmettere poi una relazione sugli adempimenti realizzati. Il relativo compenso, posto a carico dell’ente, sarà liquidato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente a tutela dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *