Sgombero immobile acquisito al patrimonio comunale e giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 1602 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Una volta perfezionatosi l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, le controversie concernenti l’apprensione materiale dell’immobile abusivo e il conseguimento della sua disponibilità esulano dall’esercizio del potere urbanistico-edilizio e investono posizioni di diritto soggettivo, devolute alla cognizione del giudice ordinario. Il riparto di giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, non alla formale prospettazione delle domande. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sull’impugnazione dell’ordine di sgombero adottato dopo l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere su un’istanza di accertamento di conformità è improcedibile quando la stessa risulti già definita con provvedimento espresso.
Il Fatto
La ricorrente occupava un immobile nel territorio comunale. Il Comune aveva adottato un’ordinanza di demolizione, poi un provvedimento di accertamento dell’inottemperanza con acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, quindi un’ordinanza di sgombero con termine di sessanta giorni per il rilascio.
La ricorrente impugnava i tre provvedimenti davanti al TAR e chiedeva accertarsi l’obbligo del Comune di definire la pratica edilizia relativa all’istanza di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità dell’impugnazione degli atti presupposti e l’insussistenza del silenzio, essendo l’istanza già stata respinta con provvedimento espresso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla regola del riparto: rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite e della giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 8343 del 2025; Cass. Sez. Un. n. 28766 del 2025). La ricorrente non contesta in via principale la legittimità del potere repressivo edilizio, ma rivendica il diritto a conservare o recuperare la disponibilità materiale del bene dopo l’acquisizione.
La prospettazione attorea muove dal presupposto che l’acquisizione si sia perfezionata e che il Comune, divenuto proprietario, avrebbe dovuto agire con gli ordinari strumenti civilistici. Su questo snodo il Tribunale ritiene che la controversia concerna la spettanza del diritto al possesso e, correlativamente, il diritto dell’ente proprietario al rilascio: materie di diritto soggettivo devolute al giudice ordinario.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui, verificatosi l’effetto acquisitivo, le liti sull’apprensione materiale del bene fuoriescono dall’urbanistica (TAR Palermo n. 200 del 2023, che richiama TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 931 del 2015; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 1531 del 2017; TAR Lazio, Roma, Sez. II quater, n. 4554 del 2020). Nello stesso senso la Sezione cita propri precedenti su fattispecie analoghe (sentenze nn. 778/2025 e 888/2025).
La conclusione è corroborata dalla modifica dell’art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001 a opera del D.L. n. 69/2024, convertito dalla L. n. 105/2024, che ha previsto la possibilità di vendere l’opera abusiva e l’area di sedime senza sdemanializzazione. All’effetto traslativo ipso iure segue, sul piano processuale, la carenza di legittimazione del ricorrente a proporre azioni di conservazione del bene non più proprio, denunciando l’illegittimità dell’ordine di sgombero (C.G.A., Sez. riun., n. 180 del 2023).
Quanto alla pretesa inerzia sull’istanza di conformità, il Tribunale la ritiene priva di attualità: la pratica risulta definita con provvedimento di diniego notificato il giorno successivo, con insussistenza di silenzio-inadempimento. Il ricorso è quindi dichiarato in parte inammissibile per difetto di giurisdizione e in parte improcedibile, con compensazione integrale delle spese stante la natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.