Prelazione culturale: comunicazione tempestiva della volontà comunale tramite il Ministero (TAR Abruzzo n. 360 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La prelazione culturale, di cui agli artt. 60, 61 e 62 del d.lgs. n. 42/2004, costituisce manifestazione di un potere pubblicistico di acquisto coattivo e non un negozio di diritto privato: il provvedimento di prelazione è atto amministrativo recettizio, la cui conoscenza da parte dei destinatari può essere validamente assicurata anche per il tramite del Ministero della Cultura, che ne comunichi gli elementi essenziali entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla denuncia. La comunicazione ministeriale che trasmette la rinuncia alla prelazione in favore dell’ente territoriale e la volontà già definitivamente assunta dall’ente di esercitarla è atto conclusivo del procedimento e perfeziona la fattispecie, rendendo irrilevante la successiva notifica dell’ente. L’impegno di spesa richiesto dall’art. 62, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 assume valore giuridico e non strettamente contabile, potendo l’impegno contabile ex art. 183 TUEL essere assunto solo dopo il perfezionamento dell’obbligazione conseguente alla notifica.
Il Fatto
La società ricorrente, acquirente di un immobile vincolato, impugnava la delibera con cui il Comune aveva esercitato il diritto di prelazione culturale. La compravendita era sospensivamente condizionata al mancato esercizio della prelazione, e la denuncia era stata trasmessa alla Soprintendenza tramite il notaio rogante. Il Ministero, entro i termini, comunicava al medesimo notaio la rinuncia alla prelazione in favore del Comune, contestualmente rappresentando la volontà dell’ente di esercitarla. Solo successivamente il Comune inviava una comunicazione, ritenuta dalla ricorrente tardiva, e deduceva plurimi vizi di legittimità relativi alla scissione tra proposta e provvedimento, all’omessa notifica e alla carenza di motivazione sulla valorizzazione culturale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale conferma l’orientamento già espresso in sede cautelare, respingendo il ricorso. In primo luogo, esclude che la proposta di prelazione debba necessariamente essere distinta dal provvedimento finale, potendo la funzione proposta essere assorbita dall’atto deliberativo dell’ente territoriale. La decisione del Consiglio comunale di esercitare la prelazione, completa della copertura finanziaria e delle finalità di valorizzazione, costituisce già manifestazione compiuta della volontà di acquisire il bene.
Quanto alla comunicazione, la Corte afferma che l’atto di prelazione, avendo natura di provvedimento amministrativo recettizio, segue le proprie regole in materia di conoscenza. La notifica effettuata dal Ministero al notaio, che includeva gli estremi e il contenuto sostanziale della delibera comunale, è idonea a perfezionare la fattispecie. La legge non impone che la comunicazione provenga esclusivamente dall’ente territoriale, ben potendo la volontà di quest’ultimo essere trasmessa per il tramite del Ministero, che agisce come centro di imputazione unitario del procedimento. La natura recettizia dell’atto richiede la comunicazione degli elementi essenziali — autorità emanante, data e contenuto — non la notifica integrale del provvedimento.
Il Collegio rigetta altresì la censura sull’impegno di spesa, osservando che l’impegno contabile ex art. 183 TUEL presuppone un’obbligazione giuridicamente perfezionata, che nella fattispecie sorge solo con la notifica della prelazione. La delibera comunale, munita di visto di regolarità contabile e corredata dalla variazione di bilancio, integra l’impegno giuridico richiesto dalla norma, essendo determinati somma, creditore e vincolo sulle previsioni di bilancio.
Infine, la Corte ritiene adeguata la motivazione sulla valorizzazione culturale, desumibile dalla relazione del settore patrimonio allegata alla delibera, che prevede l’utilizzo dell’immobile per uffici dedicati a promozione culturale e turistica, nonché interventi di manutenzione della facciata. La previsione di un utilizzo parziale a fini patrimoniali non snatura la finalità culturale complessiva della scelta.
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Nota della Redazione
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