Prova fisica concorsuale e verbale fidefacente: esclusione legittima (TAR Sicilia n. 3058 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’esclusione da un concorso pubblico all’esito di una prova di efficienza fisica, ove l’esito dipenda dal mancato raggiungimento di una soglia oggettiva fissata dalla lex specialis, è sorretta da motivazione sufficiente quando la scheda individuale rechi l’indicazione del mancato superamento dell’esercizio nel tempo prescritto. Il verbale della commissione esaminatrice, quale atto pubblico, fa piena prova fino a querela di falso dei fatti accertati dal pubblico ufficiale (art. 2700 c.c.); pertanto l’accertamento in esso contenuto non richiede descrizioni analitiche ulteriori né la video-ripresa delle operazioni, non essendo previste dalla disciplina concorsuale. L’incompatibilità dei componenti della commissione rileva solo in termini concreti e specifici, dovendosi provare un effettivo conflitto riferibile al candidato che la deduce.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso indetto dal Comune di Messina per cento posti di Agente di Polizia Locale, area degli istruttori. All’esito della prova di efficienza fisica, segnatamente l’esercizio di sollevamento alla sbarra, la candidata veniva esclusa per insufficiente esecuzione, con scheda del 20 gennaio 2025 recante la sola annotazione del mancato raggiungimento della soglia nel tempo prescritto.

La candidata impugnava l’esclusione, la scheda, i verbali della commissione e il parziale diniego di accesso opposto dal responsabile unico del procedimento. Con motivi aggiunti censurava anche le determinazioni di ammissione alla prova scritta e il verbale che ne fissava la data, dolendosi dell’assenza di motivazione, del difetto di istruttoria, della mancata dimostrazione preventiva dell’esercizio e dell’irregolare composizione della commissione per le prove fisiche. L’Amministrazione resisteva sostenendo la natura vincolata dell’accertamento e l’assenza di prova di un conflitto concreto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio, non ravvisando i “casi eccezionali” richiesti dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., poiché il mancato svolgimento della prova orale non ostacola la definizione del giudizio.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce la disciplina dell’atto pubblico: ai sensi dell’art. 2700 c.c. il verbale fa piena prova, sino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale, delle dichiarazioni ricevute e dei fatti avvenuti in sua presenza. La fede privilegiata copre gli elementi estrinseci attestati dal redattore. Nel caso concreto la scheda individuale documenta l’esito negativo e il mancato raggiungimento della soglia nel tempo prescritto.

Tale indicazione, correlata alla lex specialis che vincolava l’Amministrazione, integra la motivazione sufficiente: consente di comprendere la ragione della decisione e di verificarne la conformità ai parametri del bando. La sinteticità è proporzionata alla natura vincolata dell’accertamento, fondato su un dato oggettivo e privo di margini discrezionali.

Quanto alla dedotta mancata dimostrazione dell’esercizio, il Collegio osserva che essa doveva essere resa a richiesta del concorrente e che nel verbale non risulta alcuna istanza formalizzata in tal senso. Infondate anche le censure di difetto di istruttoria, disparità di trattamento e lesione del contraddittorio: l’accertamento si esauriva nella verifica del dato oggettivo e nella sua attestazione, senza obbligo di video-ripresa. La comunicazione immediata dell’esito soddisfa l’interesse conoscitivo del candidato e ne consente la tutela.

La censura sulla composizione della commissione esaminatrice è parimenti respinta: le dichiarazioni di astensione di alcuni componenti riguardavano candidati diversi dalla ricorrente e non è provato un conflitto effettivo e concreto. In applicazione dei principi del d.P.R. n. 487/1994 e del d.P.R. n. 62/2013, le incompatibilità devono emergere in termini specifici. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono dunque rigettati, con compensazione delle spese in ragione della materia trattata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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