La laurea magistrale o vecchio ordinamento è titolo ulteriore valutabile nel concorso (TAR Puglia n. 309 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
È illegittima, per irragionevolezza e disparità di trattamento, la previsione del bando di concorso che, nella valutazione dei titoli aggiuntivi, esclude il diploma di laurea vecchio ordinamento o la laurea magistrale allorché siano gli stessi titoli spesi per l’ammissione alla procedura. Il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale, articolati su percorsi quadriennali o quinquennali a ciclo unico, costituiscono titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale, sufficiente per la sola partecipazione. Ove il titolo superiore non fosse valutabile come aggiuntivo, si determinerebbe un’illogica equiparazione tra percorsi didattici manifestamente diversi. Il principio di autoresponsabilità dichiarativa non è invocabile quando la lex specialis impedisca in radice di far valere il titolo ulteriore.

Il Fatto

Il ricorrente ha partecipato a un concorso per titoli ed esami bandito dalla Regione Puglia, presentando quale titolo di ammissione il diploma di laurea vecchio ordinamento in giurisprudenza, a ciclo unico. Superata l’unica prova scritta, ha conseguito complessivamente 25 punti, collocandosi al posto n. 106 della graduatoria.

Ha impugnato la graduatoria definitiva, l’art. 7 del bando e i verbali della Commissione, lamentando la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 per il titolo di studio posseduto e rivendicando la conseguente collocazione al posto n. 45. La Regione ha eccepito in via preliminare il difetto di interesse, sostenendo che l’accoglimento non avrebbe assicurato al ricorrente una posizione utile per l’assunzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione in rito: anche il semplice miglioramento della posizione in graduatoria radica l’interesse al ricorso, in ragione del possibile scorrimento della stessa ai fini dell’assunzione, circostanza non escludibile con certezza. Rileva inoltre che l’integrazione del contraddittorio è stata ritualmente eseguita.

Nel merito, il ricorso è fondato. Il bando ammetteva alternativamente la laurea di primo livello, il diploma di laurea, la laurea specialistica o magistrale, in applicazione della circolare n. 6350 del 27.12.2000, che equipara i titoli richiesti dai contratti collettivi alla laurea di primo livello. L’art. 7, però, riconosceva 1,5 punti solo per il titolo ulteriore rispetto a quello speso per l’ammissione.

La Sezione, in continuità con le proprie sentenze nn. 211 e 212 del 2024 e con l’orientamento del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139, ritiene che il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale costituiscano titolo di studio superiore rispetto alla laurea triennale minima. La diversità dei percorsi emerge dagli obiettivi distinti fissati dal d.m. 22.10.2004, n. 270: la laurea di primo livello assicura “una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali” (art. 3, comma 4), mentre la magistrale fornisce “una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione” (art. 3, comma 6).

Non convince il richiamo all’autoresponsabilità dichiarativa operato dalla difesa dell’Amministrazione. Nella fattispecie la lex specialis consentiva di far valere ai fini dell’ammissione tanto la laurea triennale quanto la magistrale o il diploma di laurea, ma non permetteva di spenderla come titolo ulteriore: tale illegittimo impedimento preclude l’operatività del principio. Le stesse decisioni del TAR Lazio richiamate dall’ente (nn. 11816 del 2022 e 4188 del 2023) confermano l’orientamento, poiché in quelle procedure la disciplina consentiva di far valere il titolo superiore, che era stato però male indicato dal candidato.

Il ricorso è quindi accolto: sono annullati l’art. 7 del bando, la graduatoria finale e i verbali nei limiti della valutazione dei titoli aggiuntivi, con riconoscimento del punteggio di 1,5. Il Collegio segnala all’ente la possibilità di intervenire in autotutela su analoghe controversie pendenti. Spese compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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