Voto numerico e griglie valutative nell’esame di maturità (TAR Campania n. 425 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalle commissioni di esame alle prove scritte e orali esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione e contiene in sé la propria motivazione, senza necessità di ulteriori spiegazioni. La motivazione espressa numericamente risponde a un principio di economicità amministrativa e assicura chiarezza e graduazione delle valutazioni nell’ambito del punteggio disponibile. Non occorrono glosse, segni grafici o indicazioni sugli elaborati in relazione agli eventuali errori. Quando la commissione predisponga criteri analitici e griglie di valutazione prima dello svolgimento delle prove, il punteggio numerico consente la ricostruzione dell’iter logico seguito e diviene pienamente sindacabile.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui le è stato assegnato all’esame di maturità del 2022 il punteggio finale di 93/100, unitamente agli atti presupposti: i verbali della sottocommissione e le griglie di valutazione delle prove scritte e del colloquio. Ha dedotto il difetto di motivazione del punteggio integrativo (c.d. bonus), che a suo dire le sarebbe spettato nel massimo, la illegittimità della griglia fissata per l’attribuzione del bonus, l’omessa considerazione dei punteggi attribuiti ad altri studenti con credito pari o inferiore e, infine, il difetto di motivazione sulla prova scritta di italiano, priva di qualsiasi segno grafico o correzione.
L’Amministrazione intimata si è costituita con atto di mero stile. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente le quattro doglianze, stante la loro stretta connessione, risolvendosi esse nella contestazione del difetto di motivazione sull’attribuzione del bonus e sulla valutazione della prova scritta di italiano. Le censure sono giudicate infondate.
Il Tribunale aderisce alla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove di esami e concorsi esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa e contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. La motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un principio di economicità amministrativa, assicura la chiarezza e la graduazione delle valutazioni nell’ambito del punteggio disponibile e del potere esercitato.
Non è dunque necessaria, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi. Il Collegio richiama in proposito la giurisprudenza amministrativa consolidata e ricorda che il principio è stato definito diritto vivente dalla stessa Corte costituzionale.
La motivazione numerica, inoltre, consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato specie quando la commissione abbia predisposto i criteri di valutazione e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata. Nel caso di specie, quanto al punteggio integrativo di cui all’art. 16, comma 3, dell’o.m. recante le misure per lo svolgimento dell’esame di Stato del secondo ciclo, il verbale n. 4 dimostra che la commissione ha predisposto una griglia di criteri analitici, scomponendo il bonus complessivo conseguibile in più elementi riconducibili a tre gruppi di macro-obiettivi, con attribuzione di un punto per il primo gruppo e di un intervallo di punti minimi e massimi per gli altri due, indicando i gruppi raggiunti dal candidato e il punteggio relativo ottenuto.
Analogo ragionamento vale per la prova scritta di italiano, ove la commissione ha predisposto una griglia che scompone il punteggio complessivo di 20 punti in più elementi, ciascuno con un intervallo di punti minimi e massimi, accanto ai quali è segnato il punteggio relativo conseguito dal candidato. La predisposizione di tali griglie, puntuali e pertinenti, consente di ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione. In presenza di griglie stringenti e dettagliate, predisposte prima dello svolgimento delle prove, tutti i punteggi in contestazione sintetizzano in modo sufficientemente chiaro, adeguato e comprensibile le valutazioni tecnico-discrezionali svolte. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite attesa la particolare natura della controversia.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.