Esecuzione del giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 173 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato formatosi sulla condanna all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e ordina l’esecuzione del titolo nel termine di sessanta giorni. All’assenza di contestazioni nel merito e all’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, consegue l’accoglimento del ricorso. Il giudice nomina commissario ad acta il dirigente competente per il caso di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Due ricorrenti, docenti, agiscono separatamente davanti al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 19.1.2024, n. 77. Quel provvedimento aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare la carta elettronica del docente in favore di ciascuno, per le annualità indicate in ricorso, per complessivi € 1.000,00 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Ministero si costituisce in entrambi i giudizi ma non contesta nel merito il diritto azionato. I ricorsi giungono in decisione alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto la riunione dei due ricorsi, connessi in parte soggettivamente e per l’oggetto, trattandosi dell’esecuzione della medesima sentenza, e li decide con un’unica pronuncia.
La fondatezza dei ricorsi discende da due elementi accertati. Il primo è l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata. Il secondo è l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997. Integrati questi presupposti, il Collegio ordina al Ministero di eseguire la sentenza nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia.
L’esecuzione deve avvenire mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso. Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario provvede, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Collegio applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari.
Nota della Redazione
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