Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Liguria n. 172 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia riconosciuto al docente il diritto alla carta elettronica è fondato quando l’Amministrazione non contesti nel merito l’inadempimento e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedere mediante l’emissione della carta e l’accredito della somma corrispondente alle annualità riconosciute, entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato un commissario ad acta, con contestuale fissazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
Il Fatto
Due docenti agiscono separatamente davanti al TAR Liguria per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare a ciascuno la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023.
I ricorrenti lamentano l’inerzia dell’Amministrazione, che non ha dato corso alla condanna. Il Ministero si costituisce in entrambi i giudizi. Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2025 le cause passano in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi. Essi sono connessi in parte soggettivamente e per l’oggetto, poiché riguardano l’esecuzione della medesima sentenza, e possono quindi essere decisi con un’unica pronuncia.
Nel merito i ricorsi sono fondati. Il Tribunale rileva l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’Amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Sussistono pertanto i presupposti per ordine di esecuzione del giudicato.
Il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della pronuncia. L’adempimento va realizzato mediante l’emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso.
Il Collegio ritiene altresì sussistenti i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni trenta.
Accolta la richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, il Tribunale fissa la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione debitrice; il dies ad quem nel giorno dell’esecuzione o, in difetto, in quello dell’insediamento del commissario. Le spese seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo anche per il carattere seriale della controversia e distratte in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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