Diniego di rinnovo della concessione come disdetta paritetica e giurisdizione esclusiva (TAR Lombardia n. 192 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo di una concessione d’uso di un bene pubblico, espresso mediante la clausola convenzionale che consente all’amministrazione di comunicare il proprio dissenso al rinnovo tacito entro un termine prefissato, integra una disdetta di natura paritetica e non un provvedimento amministrativo. Esso non è assoggettato alle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990, non essendo preordinato all’adozione di un atto autoritativo, ma all’esercizio di un diritto potestativo disciplinato dall’accordo. La controversia relativa alla persistenza del rapporto concessorio rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., e, assumendo la convenzione natura di accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, anche ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. La disdetta non richiede la valutazione necessaria dell’interesse pubblico, ben potendo essere determinata da altre ragioni, e le esigenze motivazionali restano limitate al rispetto dei canoni di correttezza e buona fede.
Il Fatto
La ricorrente svolge attività di noleggio natanti con sede operativa in un Comune rivierasco e utilizza un pontile galleggiante realizzato in forza di una concessione demaniale lacuale valida fino al 2032. Per accedere alle strutture e al lago attraverso un’area comunale destinata a parco pubblico, nel 2018 ha sottoscritto con il Comune una convenzione quinquennale, che le imponeva di realizzare opere di manutenzione straordinaria a scomputo del canone e prevedeva il rinnovo tacito salvo dissenso dell’ente comunicato entro sei mesi dalla scadenza.
In vista della scadenza, l’Unione dei Comuni, cui il Comune ha affidato la competenza in materia di demanio, ha comunicato il proprio dissenso al rinnovo, richiamando una relazione tecnica che documentava il mancato completamento delle opere. La società ha impugnato le note di diniego e la delibera di indirizzo, deducendo violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria, omessa ponderazione dell’interesse privato e insussistenza di un potere di recesso ad nutum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica preliminarmente la propria giurisdizione, contestata dalle difese pubbliche. Richiamando Cass. civ., Sez. Unite, n. 29 del 2016 e Cons. Stato n. 7237 del 2021, si afferma che il riparto va determinato in base al petitum sostanziale e alla intrinseca natura della posizione dedotta, non alla prospettazione delle parti.
Dalla delibera di indirizzo e dalla convenzione emerge che l’area è di proprietà comunale e destinata a parco pubblico, dunque bene del patrimonio indisponibile. La fattispecie è concessoria e scaturisce dalla combinazione di un momento autoritativo e di una convenzione bilaterale. Essendo in contestazione la persistenza del rapporto di concessione di beni pubblici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che esclude solo le controversie su indennità, canoni e corrispettivi. La convenzione integra inoltre un accordo ex art. 11 legge n. 241/1990, con conseguente giurisdizione ai sensi della lett. a), n. 2.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La delibera che ha impedito il rinnovo tacito non esprime un potere di supremazia, ma va qualificata come disdetta, istituto di modello civilistico privo di natura provvedimentale, come affermato da Cons. Stato n. 2455 del 2017 e Cons. Stato n. 6448 del 2014. Alla convenzione si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, sicché la clausola di dissenso opera sul piano paritetico e non richiede l’attivazione del procedimento amministrativo.
Le censure residue, esaminate congiuntamente, sono parimenti infondate. La comunicazione della volontà di non proseguire il rapporto si inserisce nel fisiologico sviluppo paritetico e non richiede una valutazione necessaria dell’interesse pubblico. La relazione tecnica ha documentato che, dopo quattro anni, nessuna delle opere previste era stata realizzata e una era stata eseguita solo parzialmente e non a regola d’arte. Tali circostanze escludono la contrarietà ai canoni di correttezza e buona fede, mentre il richiamo alla proporzionalità non radica alcun diritto al rinnovo in assenza dei presupposti. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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