Proprietà del manufatto per accessione e obbligo di demolire su ordinanza sindacale (TAR Liguria n. 158 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il destinatario di un’ordinanza contingibile e urgente che impone la demolizione di un fabbricato pericolante per la pubblica incolumità deve identificarsi nel proprietario del suolo su cui insiste il manufatto, ove non sia provata la titolarità di una proprietà superficiaria in capo a terzi. L’atto di donazione del terreno che comprenda espressamente accessioni e pertinenze comporta l’acquisto del manufatto per accessione. Il proprietario è pertanto tenuto a eseguire l’ordine di demolizione, non assumendo rilievo l’asserita impossibilità economica di sostenere i relativi costi. Il difetto di motivazione e il difetto di presupposti non possono essere invocati quando la titolarità passiva dell’ordine risulti dall’atto costitutivo della proprietà.

Il Fatto

Dopo un incendio sviluppatosi in un fabbricato in calcestruzzo posto in fregio alla S.S. n. 453 su terreno appartenente alla ricorrente, il Comune adottava due ordinanze contingibili e urgenti: la prima ingiungeva la verifica di stabilità e i lavori di riparazione della struttura, la seconda intimava la demolizione del manufatto.

La ricorrente impugnava gli atti, dapprima in via amministrativa dinanzi al Capo dello Stato e poi, per effetto di opposizione, dinanzi al TAR ex art. 48 c.p.a., sostenendo di essere proprietaria del solo terreno e non del manufatto, oltre che di versare in impossibilità economica di sostenere i costi, stimati in oltre € 20.000,00. Si costituivano il Comune e Anas s.p.a. Con la memoria conclusiva la ricorrente eccepiva l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta messa in sicurezza dell’immobile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio investe anzitutto l’eccezione di improcedibilità. La ritiene palesemente infondata, sia perché la seconda ordinanza impugnata aveva ingiunto la demolizione e non la sola messa in sicurezza, sia perché il tecnico incaricato dalla ricorrente aveva esplicitamente riferito che il proprio incarico era legato alla sicurezza della Strada Statale per l’imminente riapertura al traffico, non già alla messa in sicurezza definitiva della struttura deteriorata.

Nel merito, il Tribunale rileva che entrambi i motivi di gravame insistono sull’unica questione della mancata dimostrazione circa la proprietà del manufatto in capo alla ricorrente, profilata come difetto di presupposto e, in subordine, come difetto di motivazione. Il pericolo di crollo con lesione della sicurezza e incolumità pubblica risulta attestato dai Vigili del Fuoco ed è incontestato.

La questione viene risolta sulla base dell’atto di donazione dei terreni su cui sorge il manufatto. L’atto, all’art. 2, in una disposizione specificamente intitolata “precisazioni” — e dunque non qualificabile come mera clausola di stile — comprende espressamente accessioni e pertinenze. Da tale previsione discende, in applicazione del principio di accessione del suolo, l’acquisto del manufatto in capo alla donataria.

La ricorrente non ha d’altro canto fornito la prova di una proprietà superficiaria del manufatto in capo a terzi. Il Collegio conclude pertanto per il rigetto del ricorso, spettando evidentemente al proprietario demolire un fabbricato che minacci di crollare sulla pubblica via, con pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubbliche. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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