Trattamento economico da Brigadiere e indebito soggettivo per errore non scusabile (TAR Sardegna n. 268 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trattamento economico corrispondente all’avanzamento di grado con decorrenza giuridica anteriore al trasferimento presso altra amministrazione grava sull’amministrazione che ha concretamente ricevuto la prestazione lavorativa nel periodo di riferimento, in ragione della sinallagmaticità del rapporto di servizio. Il pagamento eseguito dall’amministrazione non debitrice integra indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.; se l’errore è dovuto a colpa e non è scusabile, la ripetizione non è ammessa e il solvens subentra nei diritti del creditore, potendo solo rivalersi sull’amministrazione effettivamente obbligata. La domanda di accertamento del diritto alla retribuzione è soggetta a prescrizione e non al termine decadenziale dell’azione impugnatoria.

Il Fatto

Il ricorrente, in servizio come Vice Sovrintendente del Corpo Forestale dello Stato, a seguito della soppressione dell’ente veniva assegnato alla Guardia di Finanza con decorrenza dall’1.1.2017. Impugnati gli atti di transito, il TAR Sardegna con sentenza n. 621/2018, passata in giudicato, ne accertava il diritto al trasferimento all’Arma dei Carabinieri, dove veniva immesso il 7.8.2019.

Nel frattempo il Ministero della Difesa, con decreto dirigenziale del 14.11.2019, lo promuoveva a Brigadiere con decorrenza giuridica ed economica dall’1.1.2017. L’Arma dei Carabinieri, dopo aver corrisposto le differenze retributive, ne spostava la decorrenza economica al 7.8.2019 e avviava il recupero di € 2.019,76 per il periodo 1.1.2017 – 6.8.2019. La Guardia di Finanza, dal canto suo, declinava ogni competenza. Il ricorrente ha quindi impugnato le note di rigetto e di recupero, chiedendo il riconoscimento del trattamento da Brigadiere per il periodo di servizio prestato nella Guardia di Finanza, e in subordine il risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione delle note di rigetto della Guardia di Finanza. La pretesa ha ad oggetto l’accertamento della spettanza del trattamento stipendiale dall’1.1.2017: si tratta di domanda di riconoscimento di un diritto, soggetta ai termini di prescrizione, già interrotti dalle istanze, e non al termine decadenziale dell’azione impugnatoria, con richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 115/2019 e a Cons. Stato, Ad. Plen. n. 1/2016.

Nel merito, è pacifico che il ricorrente abbia maturato il grado di Brigadiere dall’1.1.2017 e che dall’1.1.2017 al 6.8.2019 abbia prestato servizio presso la Guardia di Finanza. Il Collegio rileva la piena corrispondenza delle qualifiche tra Guardia di Finanza e Arma dei Carabinieri, quanto al ruolo dei Sovrintendenti, richiamando la tabella 26 del d.lgs. n. 95/2017, l’art. 36, comma 4 dello stesso decreto e l’art. 30, commi 6 e 7, che riconosce ai vice brigadieri idonei nell’aliquota straordinaria la promozione con decorrenza giuridica e amministrativa al 1° gennaio 2017.

Il parere dell’Avvocatura è giudicato fuori bersaglio, perché riferito al diverso caso del personale transitato al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con regime giuridico non comparabile.

Accertata la promozione e lo svolgimento della prestazione in favore della Guardia di Finanza, su quest’ultima grava l’obbligo di corrispondere le differenze economiche, in ragione della sinallagmaticità del rapporto di servizio, con richiamo a Cons. Stato n. 5350/2018. Il pagamento effettuato dall’Arma dei Carabinieri integra indebito soggettivo ex art. 2036 c.c.: l’errore, tuttavia, a fronte di fatti non complessi, è dipeso da colpa e non è scusabile. Opera quindi il terzo comma: l’Arma non può recuperare dal ricorrente, ma solo rivalersi sulla Guardia di Finanza.

Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati, incluso il provvedimento di recupero, e con obbligo per la Guardia di Finanza di riconoscere l’avanzamento e la ricostruzione di carriera, giuridica ed economica, per il periodo 1.1.2017 – 6.8.2019. Spese compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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