Obbligo vaccinale e cessazione degli effetti della sospensione: improcedibilità (TAR Lombardia n. 217 del 29.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo vaccinale previsto per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico costituisce requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa e integra lo statuto lavorativo del dipendente. La sospensione dal servizio disposta per inadempimento all’obbligo, con privazione della retribuzione, non è assimilabile alle misure cautelari penali o disciplinari che danno diritto all’assegno alimentare, perché l’accertamento definitivo è operato a monte. Sopravvenuta l’abrogazione legislativa della sospensione per effetto dell’art. 8 d.l. n. 24/2022, l’atto che l’aveva disposta cessa di produrre effetti lesivi e l’interesse all’annullamento diviene improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., salvo che siano stati impugnati atti applicativi ulteriori e autonomamente lesivi.
Il Fatto
Il ricorrente, in servizio come Vigile del Fuoco Coordinatore presso un Comando provinciale, ha impugnato l’atto con cui l’amministrazione ha accertato l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ha disposto la sospensione immediata dall’attività lavorativa a trattamento economico zero, ai sensi dell’art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito in legge n. 76/2021. Ha chiesto l’annullamento anche della circolare dipartimentale applicativa e la disapplicazione o il rinvio pregiudiziale delle norme in materia.
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 314, che ha valorizzato la prevalenza della tutela della salute collettiva. In vista dell’udienza di merito il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per le sopravvenienze normative.
La Motivazione della Corte
Il Collegio afferma anzitutto la propria giurisdizione esclusiva, trattandosi di controversia relativa ai rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico, devoluta all’art. 133, comma 1, lett. i), cod. proc. amm..
Passa poi all’eccezione di improcedibilità e la ritiene fondata. L’art. 8 d.l. n. 24/2022, in vigore dal 25 marzo 2022, ha trasposto la disciplina dall’art. 4-ter all’art. 4-ter.1 d.l. n. 44/2021, mantenendo l’obbligatorietà della vaccinazione ma eliminando la previsione della sospensione dal servizio per l’inadempimento.
Ne deriva che l’effetto sospensivo è immediatamente cessato, con riammissione in servizio dal 25 marzo 2022 dei dipendenti già sospesi, mentre dal 15 giugno 2022 è venuto meno anche l’obbligo vaccinale. L’atto impugnato ha quindi perso efficacia lesiva e il lavoratore non vanta più interesse al suo annullamento.
La Corte precisa che la sospensione comportava unicamente la non spettanza della retribuzione per il periodo di inattività, ma tale effetto non rileva nel caso concreto, non essendo state proposte domande di condanna all’erogazione di somme non percepite. Non è pertinente il richiamo alla sentenza di questo Tribunale n. 16 del 2023, dove erano stati impugnati anche atti successivi, specificamente rivolti alla detrazione dell’anzianità di servizio e dei giorni di licenza ordinaria.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse. Le spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza virtuale, desumibile dalla motivazione dell’ordinanza cautelare e dalle osservazioni della giurisprudenza su casi analoghi.
Nota della Redazione
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