Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1223 del 07.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto che definisce il giudizio di equa riparazione, non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, senza che l’amministrazione abbia corrisposto quanto dovuto, il giudice ordina l’integrale esecuzione del giudicato e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un commissario ad acta. Al commissario non spetta alcun compenso, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La condanna dell’amministrazione alle spese comprende anche le spese vive accessorie sostenute dopo l’emanazione del decreto per l’instaurazione del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
Con decreto la Corte d’Appello di Lecce aveva accolto il ricorso proposto ai sensi della legge n. 89/2001, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, oltre alle spese del procedimento con distrazione in favore del difensore.
Il decreto, munito di formula esecutiva, veniva ritualmente notificato al Ministero, che non vi dava esecuzione. I ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi, con valore ed efficacia di cosa giudicata: esso è stato notificato al Ministero e non è stato opposto, con conseguente formazione del giudicato.
Il giudice verifica poi il decorso dei termini di legge. Ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, è trascorso infruttuosamente il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto decisorio esecutivo. La parte ricorrente ha inoltre inviato la dichiarazione attestante la mancata riscossione, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 5-sexies legge n. 89/2001.
Ricorre anche il presupposto dell’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001: è decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione senza che il pagamento sia stato eseguito. Nel merito, pertanto, deve essere affermato l’obbligo del Ministero della Giustizia di dare integrale esecuzione al decreto, provvedendo al pagamento delle somme ivi indicate, se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Il Collegio fissa il termine di novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza per l’adempimento e nomina, fin da ora, quale commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di novanta giorni. Al commissario non è dovuto alcun compenso, in base al principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti di cui all’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.
All’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022.
Nota della Redazione
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