Revoca del nulla osta per mancata attestazione ANPAL e modello errato (TAR Puglia n. 1530 del 24.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittima la revoca del nulla osta all’ingresso e al lavoro subordinato stagionale disposta quando, in sede di controllo successivo al rilascio, risulti la mancata allegazione all’istanza dell’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego dell’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, documentazione inderogabilmente prescritta dall’art. 22, comma 2, d.lgs. n. 286/1998. Il provvedimento di revoca ha carattere vincolato e non richiede l’esplicita analitica confutazione delle osservazioni procedimentali. L’errore nella compilazione del modello di domanda, commesso dall’operatore del patronato incaricato e delegato dal datore, è a questi imputabile e non inficia la legittimità dell’operato amministrativo.

Il Fatto

Un datore di lavoro presenta in data 27 marzo 2023 istanza di nulla osta all’ingresso per un lavoratore subordinato. Lo Sportello Unico per l’immigrazione della Prefettura rilascia il nulla osta il 12 settembre 2023. In sede di controllo della documentazione rispetto a quanto autodichiarato, l’amministrazione accerta l’assenza dell’attestazione ANPAL e, con provvedimento notificato l’8 maggio 2024, revoca il nulla osta.

I ricorrenti impugnano la revoca davanti al TAR Puglia, deducendo eccesso di potere, illogicità, violazione dell’art. 97 Cost. e difetto di motivazione con formula stereotipata, oltre agli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990. Chiedono anche il riconoscimento del diritto al rilascio del nulla osta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la domanda di accertamento del diritto, dichiarandola inammissibile per difetto di una posizione di diritto soggettivo in capo ai ricorrenti in materia di ingresso e soggiorno per lavoro stagionale.

Nel merito, il ricorso è infondato. Il giudice rileva che non è stata prodotta l’attestazione di avvenuta verifica presso il Centro per l’Impiego competente (ANPAL) circa l’indisponibilità di lavoratori nazionali con i profili richiesti. Si tratta di documento prescritto dall’art. 22, comma 2, del T.U. n. 286/1998 e richiamato dall’art. 22, comma 5-quater.

Il TAR ritiene correttamente applicato l’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022: il controllo successivo al rilascio per decorso del termine ha fatto emergere l’elemento ostativo costituito dalla mancata allegazione della documentazione inderogabile. Il provvedimento di revoca è quindi espressione di potere vincolato, con esclusione dell’applicazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, non trattandosi di permesso di soggiorno.

Quanto al secondo profilo, la ricorrente ammette di avere utilizzato, per errore, il Modello B-2020 per lavoratori non stagionali in luogo del Modello C-STAG. L’errore è imputabile alla stessa parte, perché materialmente commesso dall’operatore del patronato dalla medesima incaricato e delegato: l’amministrazione ha coerentemente valutato la domanda come concretamente presentata.

Il Collegio esclude infine il dedotto difetto di motivazione: le osservazioni ex art. 10 della legge n. 241/1990 sono state valutate e disattese, senza che occorresse la loro analitica confutazione. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese in ragione della peculiarità della controversia e delle condizioni personali e sociali del ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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