Tabelle Milano applicabili quelle vigenti alla scadenza del termine fissato dal giudicato (Cons. Stato n. 3870 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato che abbia imposto all’amministrazione di formulare la proposta risarcitoria entro un termine perentorio, i criteri liquidatori restano quelli vigenti alla data di scadenza di quel termine, non quelli in vigore al momento dell’offerta tardiva. La successiva variazione delle Tabelle di Milano è imputabile esclusivamente alla colpa dell’amministrazione inerte e non può andare a discapito del danneggiato. L’offerta deve pertanto essere formulata “ora per allora”, eliminando il divario determinato dall’inerzia. Il decreto di perenzione dell’appello non è equiparabile a una sentenza di merito, sicché il parametro tabellare rimane quello vigente alla data dell’unica decisione adottata.
Il Fatto
Gli eredi di un Luogotenente hanno agito in ottemperanza alla sentenza con cui il TAR Campania aveva condannato l’amministrazione al risarcimento del danno biologico, comprensivo del c.d. danno catastrofale, patito dal de cuius, ordinando la formulazione di un’offerta entro 90 giorni secondo criteri predeterminati: integrale considerazione della percentuale di compromissione psico-fisica, uso delle Tabelle di Milano, aumento personalizzato motivato, riconoscimento di interessi e rivalutazione.
L’appello del Ministero era stato dichiarato perento. L’amministrazione non aveva però mai formulato la proposta. Solo dopo il ricorso per ottemperanza aveva depositato una nota dell’Ispettorato generale della Sanità militare che quantificava il ristoro applicando le Tabelle di Milano del 2021. Il TAR, accogliendo in parte il ricorso, aveva imposto il parametro del 2013 e respinto la domanda di penalità di mora. Di qui l’appello del Ministero.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il gravame incentrato sulla pretesa violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c. Il giudicato aveva stabilito l’uso delle Tabelle milanesi e il termine di 90 giorni per la proposta. Poiché l’esecutività della sentenza non era stata sospesa in appello, il Ministero era tenuto a formulare l’offerta entro quel termine, applicando la versione allora vigente.
La perenzione dell’appello non muta il parametro: il decreto che la dichiara non equivale a una decisione di merito, quindi le tabelle di riferimento restano quelle vigenti alla data dell’unica pronuncia. Il Collegio richiama Cass. civ., sez. 3, n. 17018 del 28.06.2018, secondo cui vanno assunte le tabelle aggiornate alla data della decisione.
L’amministrazione è rimasta a lungo e ingiustificatamente inerte: non ha offerto nei termini, non ha chiesto la sospensione, non ha ottemperato dopo la perenzione. La proposta del 2025, costruita sulle tabelle del 2021, ha così operato una surrettizia modifica dei criteri liquidatori fissati dal giudice. La variazione tabellare è ascrivibile a sua sola colpa e non può penalizzare il danneggiato, che ha diritto a un’offerta conforme al giudicato ai sensi dell’art. 34, comma 4, cod. proc. amm.
Quanto all’ordinanza della Cassazione n. 33770 del 2019, invocata dall’appellante, essa impone le tabelle più aggiornate alla data della sentenza di appello, ipotesi qui non verificatasi per l’intervenuta perenzione. Analogamente, la giurisprudenza richiamata dal Ministero concerne proposte tempestive; il Collegio distingue il precedente di Cons. Stato, sez. II, n. 2278 del 2024 e quello di Cons. Stato, sez. II, n. 8646 del 2025, relativo a un giudicato che imponeva espressamente le tabelle aggiornate al momento della liquidazione.
Infine, la dedotta assenza nelle tabelle del 2013 delle voci “danno catastrofale” e “danno biologico temporaneo” non giustifica il diverso parametro: la sentenza aveva liquidato il danno biologico secondo l’art. 1226 c.c. e le tabelle all’epoca vigenti, la cui idoneità non è più discutibile. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la mancata costituzione degli appellati.
Nota della Redazione
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