Affidamento separato della relazione geologica e divieto di frazionamento artificioso (TAR Sicilia n. 1464 del 07.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’affidamento separato dell’incarico di redazione della relazione geologica rispetto all’incarico di progettazione dell’opera pubblica non integra di per sé un’ipotesi di frazionamento artificioso del valore del contratto, vietato dall’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006. Il parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016 e le Linee guida ANAC n. 1 del 2016 ammettono un rapporto diretto della stazione appaltante con il geologo, quale alternativa alla presenza del geologo nella struttura di progettazione. L’amministrazione che intenda contestare l’affidamento separato deve pertanto valutare in concreto l’esistenza di ragioni elusive, non potendo ricondurre la non ammissibilità della spesa in via automatica alla violazione del divieto. Il divieto di frazionamento presuppone comunque un’identità dei servizi che si assumono illegittimamente divisi.

Il Fatto

Il Comune ricorrente ha ottenuto il finanziamento regionale di un progetto per il consolidamento di un centro abitato, inizialmente previsto in circa 800.000 euro. Nell’ambito dell’intervento ha affidato separatamente, mediante procedura negoziata, l’incarico di studio geologico tecnico e indagini geognostiche e l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza.

L’amministrazione regionale ha ritenuto non ammissibile a validazione una spesa complessiva di 121.508,13 euro, ravvisando un frazionamento artificioso dell’appalto. Dopo l’ordinanza cautelare n. 68/2024, che aveva imposto un riesame, il Dipartimento ha confermato il provvedimento, che il Comune ha impugnato con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara preliminarmente improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto il riesame in esecuzione dell’ordinanza cautelare. Passa quindi all’esame del ricorso per motivi aggiunti, che ritiene fondato.

La questione dirimente è se l’affidamento separato dei due incarichi integri un artificioso frazionamento. Il Tribunale muove dal parere del Consiglio di Stato n. 1767/2016, che ha escluso la possibilità di vietare in via astratta e generalizzata l’affidamento separato della relazione geologica, richiedendo una valutazione in concreto dell’elusione.

Le Linee guida ANAC n. 1 del 2016, recependo tale indirizzo, impongono alla stazione appaltante di assicurare un rapporto diretto con il geologo oppure la sua presenza nella struttura di progettazione. L’obbligo di garantire questa alternativa esclude che l’affidamento separato della relazione geologica sia di per sé illegittimo.

Nel caso di specie le ragioni di non ammissibilità della spesa sono state ricondotte in modo automatico alla violazione dell’art. 29 del d.lgs. n. 163/2006, senza alcuna valutazione concreta delle ragioni elusive. Il Collegio respinge anche l’argomentazione del provvedimento secondo cui l’affidamento separato sarebbe ammesso solo applicando le procedure previste per l’affidamento unitario, ai sensi dell’art. 29, comma 7, lettere a) e b). Il divieto di frazionamento presuppone infatti un’identità dei servizi che nel caso concreto non ricorre.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati. Le spese sono compensate al 50% in ragione della natura pubblica di entrambe le parti, seguendo la soccombenza per il restante 50%, con condanna dell’amministrazione regionale al pagamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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