Esecuzione del giudicato sul bonus docenti e penalità di mora (TAR Emilia-Romagna n. 92 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rimedio dell’ottemperanza al giudicato amministrativo, disciplinato dagli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., è esperibile anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario rimasta inadempiuta dalla pubblica amministrazione, quando sia decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. L’inerzia dell’amministrazione, non contestata neppure in giudizio, integra il presupposto dell’obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurandola agli interessi legali maturati sul credito accertato dal giudicato.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 236/2024 del 16 marzo 2024 del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo di euro 1.500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 736/1994.
La ricorrente ha dedotto che la decisione era rimasta ineseguita, malgrado la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma in data 2 luglio 2025. Ha quindi chiesto che fosse ordinata l’attivazione della carta del docente, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni successiva violazione o ritardo, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero non si è costituito in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di ottemperanza. L’amministrazione non ha contestato l’omesso adempimento al giudicato del giudice ordinario e non si è neppure costituita in giudizio. Tale condotta conferma l’inerzia dell’obbligato.
Il giudice ha verificato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 attribuisce alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza era stata notificata in data 15 febbraio 2025 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero. Il termine risultava dunque ampiamente decorso.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Ha inoltre nominato sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente delegato, perché provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, in caso di ulteriore inottemperanza.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Ha poi accolto la domanda di condanna al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinandola nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato. Il dies a quo è fissato al giorno della notificazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem al giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, oppure a quello dell’esecuzione in via sostitutiva da parte del Commissario.
Le spese di giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori antistatari e rifusione del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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