Esecuzione del giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 16379 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di perdurante inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che l’ha condannata al pagamento delle spese di lite distratte in favore del difensore antistatario, il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., dichiara l’obbligo di dare esecuzione al titolo e assegna un termine per l’adempimento. Decorso inutilmente tale termine, nomina commissario ad acta il dirigente già preposto alla gestione della spesa pubblica nel settore di riferimento. La funzione commissariale, in quanto affidata a un dipendente pubblico nell’ambito dei compiti istituzionali del suo ufficio, non dà luogo ad alcun compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore che si dichiara antistatario, agisce per l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro e Previdenza, con le quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento delle spese legali in suo favore, per complessivi € 2.406,40. Le sentenze sono definitive, non impugnate e notificate al Ministero.
Poiché l’Amministrazione non ha corrisposto alcuna somma, il creditore propone ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lazio. L’Amministrazione si costituisce con atto di mero stile, senza contestare l’inadempimento. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto il presupposto dell’azione: il titolo è definitivo, risulta notificato e non impugnato. L’accertamento sull’inottemperanza è agevole, perché “risulta per tabulas” che l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del provvedimento giurisdizionale.
Da qui la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato, con assegnazione del termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Il termine decorre dunque dal primo degli eventi utili per il creditore, secondo lo schema tipico dell’art. 112 cod. proc. amm.
Il Tribunale predispone poi il rimedio per l’ipotesi di persistente inerzia, nominando commissario ad acta il Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia, operante nell’ambito del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi sessanta giorni.
Quanto ai poteri, il Collegio li descrive in termini ampi: determinazione definitiva dell’importo ancora dovuto e adozione degli atti necessari all’adempimento, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui e prestiti, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale. Nel dispositivo la nomina è però qualificata come “senza facoltà di delega e senza compenso”.
Il passaggio di maggiore interesse riguarda proprio il compenso. Il Tribunale esclude che allo stesso sia dovuto alcunché, perché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali del commissario, dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica. La funzione commissariale si innesta così sull’ordinaria organizzazione amministrativa, senza oneri aggiuntivi a carico dell’erario.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il ricorso è accolto nei termini e limiti indicati in motivazione.
Nota della Redazione
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