Ottemperanza al giudicato sulle spese e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 16381 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per l’esecuzione di un giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario, accerta l’inottemperanza ove risulti per tabulas il mancato pagamento integrale delle somme dovute e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di darvi esecuzione nel termine assegnato. Scaduto inutilmente il termine, è nominato commissario ad acta il dirigente preposto alla direzione generale competente per materia, il quale assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore e provvede entro i successivi sessanta giorni alla definitiva determinazione dell’importo residuo e all’adozione degli atti necessari, anche mediante variazioni di bilancio. Poiché l’incarico rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, al commissario non è dovuto alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente, nella qualità di avvocato antistatario, ha chiesto al giudice amministrativo l’esecuzione di due sentenze del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, con le quali l’Amministrazione resistente era stata condannata al pagamento delle spese legali con distrazione in suo favore, per complessivi euro 3.131,08.

I titoli sono definitivi e non impugnati, come da attestazione prodotta, e risultano notificati al Ministero. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile senza contestare nel merito. Con atto del 2.10.2026 il ricorrente ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo per il residuo. Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che risulta per tabulas il mancato pagamento integrale delle somme dovute in ottemperanza al provvedimento giurisdizionale di cui si chiede l’esecuzione. L’Amministrazione è pertanto tenuta a dare esecuzione alla sentenza, corrispondendo le somme ivi liquidate che ancora residuano.

Il Tribunale dichiara l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. La fissazione del termine costituisce il primo strumento di tutela dell’interesse del creditore all’effettività della tutela giurisdizionale.

Per il caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora il commissario ad acta nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV). Il commissario assume le funzioni solo qualora sia investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvede entro i successivi sessanta giorni all’esecuzione dell’incarico.

L’attività commissariale comprende la determinazione definitiva dell’importo ancora complessivamente dovuto e l’adozione degli atti necessari all’adempimento — variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti e quant’altro — direttamente o, sotto la sua responsabilità, attraverso un funzionario delegato, avvalendosi della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie comunque denominate.

Quanto al compenso, il Collegio esclude che allo stesso sia dovuto alcunché, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientranti nei compiti istituzionali. Il dispositivo ribadisce la nomina senza facoltà di delega e senza compenso, con termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza di quello concesso all’Amministrazione. Le spese processuali, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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