Procedure concorsuali a tempo determinato escluse dall’art. 1, comma 547, l. n. 145/2018 per gli specializzandi (TAR Abruzzo n. 47 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, che consente la partecipazione alle procedure concorsuali per il personale del Servizio sanitario nazionale agli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, non si applica alle selezioni finalizzate ad assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. Dall’interpretazione sistematica del comma 547 con i successivi commi 548, 548-bis e 548-ter della medesima disposizione emerge che la facoltà di partecipazione è riservata esclusivamente alle procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato. Ne consegue che la clausola della lex specialis che richiede il possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, senza contemplare l’ammissione degli specializzandi, non contrasta con la norma invocata ove la selezione riguardi posti a tempo determinato.
Il Fatto
Una psicologa iscritta al corso di specializzazione in psicoterapia impugnava la delibera aziendale e il connesso avviso pubblico indetto dalla ASL per la formazione di una graduatoria finalizzata ad assunzioni a tempo determinato di Dirigente Psicologo presso il SER.D. La clausola impugnata prescriveva, quale requisito inderogabile di ammissione, il possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, senza contemplare la partecipazione degli specializzandi iscritti a partire dal secondo anno. La ricorrente contestava l’illegittimità di tale previsione, sostenendo il contrasto con l’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, e chiedeva l’accertamento del proprio diritto ad essere ammessa alla selezione con collocazione nella graduatoria separata prevista dalla legge.
La Motivazione della Corte
Il TAR Abruzzo ha ritenuto il ricorso prima facie sprovvisto di profili di fondatezza, respingendo l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. Il collegio ha escluso il contrasto tra la previsione della lex specialis e la disposizione normativa invocata, valorizzando il dato letterale dell’art. 1, comma 547, della legge n. 145/2018, come risultante dall’interpretazione sistematica con i commi successivi.
La Corte ha rilevato che dal collegamento con i commi 548, 548-bis e 548-ter della medesima disposizione si desume che le procedure concorsuali disciplinate dal comma 547 sono esclusivamente quelle finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato. La previsione contestata, non contemplando la facoltà di partecipazione per gli specializzandi, risulta pertanto conforme al quadro normativo di riferimento quando la selezione riguardi rapporti di lavoro a tempo determinato.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, compensando integralmente le spese della fase in ragione della natura degli interessi coinvolti. L’ordinanza è stata dichiarata eseguibile dall’Amministrazione e soggetta a comunicazione alle parti a cura della segreteria del Tribunale.
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Nota della Redazione
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