Onere della prova nell’ottemperanza al giudicato sulla carta docente (TAR Sicilia n. 448 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., il ricorrente che invoca l’esecuzione della sentenza passata in giudicato è tenuto a provare soltanto il fatto costitutivo del diritto azionato, ovvero l’esistenza di un titolo esecutivo notificato e l’inutile decorso del termine di adempimento. Una volta assolto tale onere, opera il principio dell’art. 2697 cod. civ., con la conseguenza che l’Amministrazione convenuta è gravata dell’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento o l’estinzione del diritto. La mera costituzione in giudizio, priva di allegazioni sull’adempimento e di valida giustificazione dell’inadempimento, non assolve tale onere probatorio. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Con sentenza del giudice del lavoro, il contribuente aveva ottenuto il riconoscimento del diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un valore complessivo di 1000,00 euro oltre accessori.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non ha dato spontanea esecuzione alla sentenza, benché ritualmente notificata e passata in giudicato. Il docente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ex art. 112 cod. proc. amm., chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione alle spese, con distrazione in favore dei difensori. L’Amministrazione si è costituita con atto di mera forma, depositando documentazione relativa al pagamento delle spese legali, estranea all’oggetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti di legge per l’ottemperanza. La pretesa del ricorrente risulta fondata su un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato ed è decorso il termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Non è emerso che il Ministero abbia adempiuto a quanto disposto in sentenza.
Il Tribunale ha fatto applicazione del principio sancito dall’art. 2697 cod. civ., secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a eccepirli. Poiché la ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo del diritto ad agire in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma II, lett. c), cod. proc. amm., incombeva sull’Amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tale fatto o l’estinzione del diritto.
L’Amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto di aver adempiuto né ha offerto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La costituzione di mera forma non vale dunque a soddisfare l’onere probatorio gravante sull’obbligato. Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con ordine di integrale ottemperanza al giudicato nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione ministeriale, con facoltà di delega, che provvederà al pagamento entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Al Commissario non è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dirigente dello stesso Ministero, secondo l’applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, come richiamato dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, orientamento confermato dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, avuto riguardo al carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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