Divieto di detenzione armi e revoca del porto: sindacato solo su illogicità (TAR Molise n. 328 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione alla detenzione e di licenza di porto d’armi la discrezionalità amministrativa è ampia: l’interdittiva può fondarsi su un giudizio prognostico circa la prevedibilità di un abuso del titolo, valorizzando anche fatti isolati, vicende personali e situazioni prive di rilevanza penale. Il provvedimento non esige una motivazione analitica e il sindacato del giudice amministrativo si arresta alla verifica dell’illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti, restando estranea al controllo la sostanza dell’apprezzamento. È legittimo valorizzare la versione dei fatti resa nell’immediatezza rispetto a una successiva ritrattazione, e la circostanza dell’archiviazione penale non rende per ciò solo illegittima la misura. La revoca del porto d’armi da parte del Questore costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio di detenzione.

Il Fatto

Il ricorrente era titolare di licenza di porto d’armi per uso caccia dal 1995. A seguito di una segnalazione dei Carabinieri relativa a un diverbio con la compagna avvenuto nel dicembre 2021, la Prefettura di Isernia adottava dapprima un decreto cautelare di divieto di detenzione di armi e, in via definitiva, il decreto n. 41169 del 7.12.2022. Il Questore disponeva poi la revoca e il ritiro della licenza.

Il procedimento penale per maltrattamenti in famiglia si chiudeva con archiviazione. L’interessato impugnava gli atti davanti al TAR, articolando censure di difetto di motivazione e istruttoria, travisamento dei fatti e violazione degli artt. 11 e 43 T.U.L.P.S., e chiedeva l’audizione della compagna. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnativa alle note dei Carabinieri e agli altri atti presupposti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa e del Comando, poiché le impugnative investono anche atti adottati da uffici dell’Arma.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il quadro normativo richiamando gli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S. e la giurisprudenza amministrativa: la licenza può essere revocata a chi non dia affidamento di non abusare delle armi, con valutazione che può fondarsi anche su fatti isolati e su vicende non penalmente rilevanti. Il provvedimento non richiede motivazione analitica e il vaglio giurisdizionale si limita a escludere scelte irrazionali o arbitrarie, secondo il criterio del “più probabile che non”.

Il decreto prefettizio risulta assistito da un adeguato apparato motivazionale. L’Amministrazione non si è sottratta al confronto con le dichiarazioni divergenti rese dalla compagna, ritenendo con valutazione non illogica di valorizzare la versione originaria dei fatti rispetto alla successiva ritrattazione. Il ricorrente, dal canto suo, ha proposto una non consentita sostituzione della propria valutazione a quella riservata all’Amministrazione.

Quanto all’archiviazione, il Collegio ribadisce che la diversità di finalità e presupposti tra azione amministrativa e giudizio penale impedisce di considerare per ciò solo illegittimo il divieto. L’infondatezza delle censure sul provvedimento prefettizio travolge anche l’impugnativa della revoca questorile, che ne costituisce conseguenza vincolata. Ricorso e motivi aggiunti sono respinti; l’istanza istruttoria resta assorbita; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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