Sanatoria edilizia, silenzio dell’amministrazione sull’istruttoria e obbligo motivazionale del diniego (TAR Sicilia n. 3371 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione edilizia in sanatoria è provvedimento vincolato quanto alla verifica di conformità urbanistico-edilizia, ma deve indicare le disposizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici che si assumono ostative, così da consentire all’interessato di comprenderne le ragioni e di contestarle in giudizio. La mancata esecuzione, da parte del Comune, dell’incombente istruttorio disposto dal giudice amministrativo integra un comportamento omissivo ingiustificato e consente di desumere argomenti di prova ex art. 64, comma 4, cod. proc. amm. e art. 2697 cod. civ.. Il giudice amministrativo non può supplire con proprie valutazioni all’istruttoria assente, soprattutto quando l’accertamento tecnico richiesto è preliminare a ogni altra questione. Ne deriva l’illegittimità del diniego fondato su richieste documentali ingiustificate, su una motivazione generica e su un’istruttoria incompleta in materia di vincoli cimiteriali e idrogeologici.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’impresa individuale e proprietario di un capannone con annessi uffici e deposito interrato, presenta nel 2003 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della legge n. 47/1985, oggi art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. L’immobile era stato realizzato nel 1981 in zona agricola, con deroga agli strumenti urbanistici invocata ai sensi dell’art. 87 della legge regionale siciliana n. 4/2003.
Il Comune di Spadafora, dopo un preavviso di rigetto del 24 maggio 2022, adotta in data 11 novembre 2022 il diniego, articolato su tre ragioni: carenza documentale dell’istanza, non conformità allo strumento urbanistico comunale e incompatibilità ambientale per l’ubicazione nella zona di rispetto del torrente Acquavena. Il ricorrente impugna il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sede di Catania. Il Comune non si costituisce in giudizio e non esegue gli incombenti istruttori disposti con ordinanza n. 930 del 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla mancata ottemperanza all’ordine istruttorio. Il Comune, in qualità di autorità pubblica e non di mera parte processuale, ha il dovere di collaborare con il giudice per l’accertamento dei fatti. La sua inerzia integra un comportamento omissivo ingiustificato e autorizza l’applicazione dell’art. 64, comma 4, cod. proc. amm., in analogia con l’art. 116, comma 2, cod. proc. civ., richiamando sul punto TAR Puglia, Lecce, sez. III, n. 1284 del 2025.
Sul primo motivo, il Tribunale ritiene ingiustificata la richiesta del nulla osta sismico, risultando in atti le autorizzazioni già rilasciate dal Genio Civile nel 1981 e nel 2001. Quanto al vincolo cimiteriale, la distanza tra il manufatto e il cimitero è rimasta ignota per effetto del mancato adempimento istruttorio. L’accertamento è preliminare, poiché il parere favorevole dell’USL del 2003 richiamava il rispetto delle distanze cimiteriali solo “se e in quanto applicabili“.
Sul secondo motivo, il Collegio censura la generica formula utilizzata dall’Amministrazione per motivare la non conformità urbanistica. Il diniego di sanatoria deve indicare in modo specifico le disposizioni e le previsioni degli strumenti urbanistici ritenute ostative, perché l’istante possa essere pienamente consapevole degli impedimenti alla regolarizzazione e contestarli nel giudizio. Sul punto richiama TAR Toscana, sez. III, n. 481 del 2025 e TAR Sicilia, Palermo, sez. III, n. 2772 del 2024. La prolissa ricapitolazione dell’attività istruttoria non supplisce a tale onere.
Il terzo motivo riguarda la fascia di rispetto del torrente Acquavena. Anche qui la contestazione di difetto di istruttoria è fondata, perché non risulta verificata prima del diniego l’effettiva distanza delle opere dall’alveo. Il Collegio segnala inoltre la discrepanza interna al provvedimento, che richiama l’art. 146 in luogo dell’art. 142, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 42/2004 e confonde la fascia paesaggistica di 150 metri con la zona di rispetto di 200 metri prevista per i punti di captazione idrica.
Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento annullato. Il Comune dovrà riesercitare il potere tenendo conto dell’effetto conformativo della decisione, con condanna alle spese liquidate in favore del ricorrente.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.