Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sui corrispettivi delle strutture accreditate (TAR Sicilia n. 1335 del 08.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative ai corrispettivi dovuti alle strutture sanitarie private accreditate, ove si esauriscano nel mero computo delle voci costitutive del credito e non coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa della P.A. sull’economia del rapporto concessorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Il criterio di riparto, fissato dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. e conformato alla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004, distingue le liti a contenuto meramente patrimoniale, schematizzabili nel binomio obbligo-pretesa, da quelle in cui la P.A. esercita un potere d’intervento per la tutela di interessi generali, riconducibili al binomio potere-interesse. La mera contestazione dell’importo riconosciuto dalla committente pubblica in sede di chiusura di esercizio del budget non trasforma la pretesa creditoria in atto amministrativo impugnabile.
Il Fatto
La ricorrente è una società che eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale. In data 31 luglio 2012 stipulava con l’A.S.P. di Catania un contratto volto a regolare volumi e tipologie delle prestazioni per l’anno 2012, con budget inizialmente determinato e poi rideterminato con atto aggiuntivo del 31 ottobre 2012 a seguito della decurtazione disposta dall’Assessorato alla Salute.
Con le note impugnate del gennaio 2014 l’Azienda comunicava di aver effettuato la chiusura di esercizio per l’anno 2012 e quantificava in euro 335.429,37 la produzione dei c.d. DRG di fuga, abbattuta proporzionalmente rispetto all’aggregato provinciale. La società ha impugnato tali atti deducendo eccesso di potere per travisamento e difetto di motivazione e istruttoria, nonché violazione delle disposizioni assessoriali sul budget, lamentando il mancato riconoscimento di un importo superiore a euro 50.000.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, previo avviso alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. di un possibile profilo di inammissibilità, ha rilevato d’ufficio il difetto di giurisdizione. La questione attiene al riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo nelle liti tra aziende sanitarie e case di cura convenzionate.
Il Tribunale richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi nei rapporti qualificabili come concessione di pubblico servizio sono devolute al giudice ordinario dall’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. quando presentano contenuto meramente patrimoniale, attinente al rapporto interno tra P.A. concedente e concessionario.
Se invece la lite investe la verifica dell’azione autoritativa sull’intera economia del rapporto concessorio, il conflitto si configura secondo il binomio potere-interesse e spetta al giudice amministrativo. Il Collegio cita sul punto Cass., Sez. U., 3 febbraio 2014, n. 2294, Cass., Sez. U., 29 ottobre 2015, n. 22094 e Cass., Sez. U., 8 novembre 2016, n. 22646, oltre a Cass., Sez. U., 16 ottobre 2019, n. 26205 e Cass., Sez. U., 2 novembre 2018, n. 28053.
Applicando tali coordinate, il TAR osserva che la controversia non investe in alcun modo l’esercizio del potere autoritativo, ma solo l’errato computo degli importi dovuti per prestazioni erogate in regime convenzionato sulla base di apposito accordo contrattuale. Il privato accreditato può far valere il proprio credito dinanzi al giudice ordinario, che può direttamente accertare e sindacare le singole voci costitutive.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono compensate in ragione dell’andamento del giudizio e della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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