Adeguamento tariffario autostradale subordinato al PEF è illegittimo (TAR Lombardia n. 4607 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il mancato perfezionamento dell’aggiornamento del piano economico-finanziario non costituisce causa legittima di diniego o di differimento dell’adeguamento tariffario annuale dovuto al concessionario autostradale. Le ipotesi di rigetto della proposta di variazione sono tassative e si esauriscono nella verifica della correttezza dei valori della formula revisionale e dei conteggi e nella sussistenza di gravi inadempienze convenzionali contestate entro il termine previsto. Una volta dichiarata costituzionalmente illegittima la disposizione che subordinava l’adeguamento alla definizione del PEF, l’amministrazione non può introdurre per via interpretativa un’ulteriore ipotesi di sospensione del procedimento né arrestarlo sine die, dovendo provvedere sulla proposta secondo legge e convenzione.
Il Fatto
La società concessionaria dell’Autostrada Pedemontana Lombarda ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l’adeguamento tariffario per l’anno 2023, formulando due richieste alternative: un incremento contenuto, in caso di approvazione del nuovo PEF, e un incremento maggiore applicando la formula convenzionale, in caso di mancata conclusione del procedimento di aggiornamento.
La concedente aveva verificato la correttezza di entrambe le richieste e prestato il nulla osta. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, con nota del 12 dicembre 2022, aveva però ritenuto che gli aggiornamenti dovessero essere differiti fino alla definizione dell’aggiornamento del PEF. Il Ministero, con nota del 4 gennaio 2023, ha quindi escluso i presupposti per l’adeguamento dal 1° gennaio 2023, ipotizzando solo un recupero successivo. La società ha impugnato entrambi gli atti davanti al TAR Lombardia, estendendo poi l’impugnazione, con motivi aggiunti, a due precedenti note dell’Autorità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, fondata sull’asserita definizione degli adeguamenti tramite l’Atto aggiuntivo n. 4 e sul meccanismo delle poste figurative. L’eccezione è infondata: le amministrazioni non dimostrano che l’incremento richiesto sia stato integralmente riconosciuto, il recupero appare meramente eventuale e permane comunque l’interesse all’accertamento in vista di future azioni risarcitorie.
Segue il primo motivo, di incompetenza, che il Collegio giudica prioritario secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015. Il motivo è respinto: la nota ministeriale non decide nel merito la domanda, ma si configura come atto soprassessorio e ricognitivo del quadro normativo, estraneo allo schema del decreto interministeriale previsto dall’art. 21 del d.l. n. 355/2003. Da ciò non deriva l’assenza di lesività, poiché l’atto ha comunque interrotto il procedimento.
Il secondo e il terzo motivo sono fondati. Il Collegio ricostruisce il quadro normativo e convenzionale: l’art. 21, comma 5, del d.l. n. 355/2003, recepito dall’art. 19 della Convenzione Unica, individua in modo tassativo le sole ipotesi di rigetto, e la giurisprudenza amministrativa ha costantemente escluso che il ritardo nel PEF possa sospendere l’adeguamento annuale, non essendovi nesso di pregiudizialità necessaria tra i due strumenti.
Il punto decisivo è il richiamo, contenuto nelle note impugnate, all’art. 13, comma 3, del d.l. n. 162/2019, che differiva gli aggiornamenti fino alla definizione dei PEF. Il Collegio rileva che la Corte costituzionale, con sentenza n. 147 del 2025, ha dichiarato illegittima tale disposizione, ravvisando un’alterazione unilaterale dell’equilibrio contrattuale in danno del concessionario. Il richiamo a quella norma non è dunque motivazione idonea a sostenere l’arresto del procedimento.
La correlazione tra aggiornamento del PEF e adeguamento tariffario, riconosciuta dalla stessa Corte costituzionale, non autorizza l’amministrazione a introdurre una ulteriore ipotesi di sospensione non prevista dalla legge e dalla convenzione. Poiché il Ministero non ha contestato i conteggi né dedotto gravi inadempienze, le note sono illegittime. Il ricorso è accolto, con annullamento degli atti impugnati e obbligo di provvedere nuovamente; le spese seguono la soccombenza del Ministero e dell’Autorità, mentre sono compensate verso il Ministero dell’Economia.
Nota della Redazione
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