Esecuzione del giudicato e penalità di mora per inottemperanza del Ministero (TAR Campania n. 3074 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, una volta accertato il passaggio in giudicato del provvedimento e la sua notifica in forma esecutiva, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine determinato. L’inerzia dell’Amministrazione, che si sia costituita solo formalmente, integra il presupposto per la nomina del commissario ad acta. La richiesta di penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., va accolta e liquidata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza e fino all’adempimento o all’insediamento del commissario.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza con cui il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Napoli aveva accertato il diritto alla corresponsione della retribuzione professionale docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22, in relazione agli incarichi di supplenza temporanea svolti, condannando il Ministero al pagamento dell’importo ivi liquidato, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.

La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero in data 22 luglio 2024 ed è passata in giudicato, come da certificazione dell’Ufficio giudiziario competente. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che sussistono i presupposti dell’ottemperanza, richiamando la costante giurisprudenza della sezione. L’accertamento del giudicato e la sua notifica in forma esecutiva non sono contestati, né risulta che l’Amministrazione abbia dato esecuzione alla pronuncia.

Il Ministero, si osserva, si è costituito solo formalmente nel presente ricorso, senza dimostrare alcun adempimento. Da qui l’ordine di dare esecuzione al giudicato in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario si insedia su istanza della ricorrente e assicura l’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni.

La richiesta di penalità di mora è accolta. In conformità all’orientamento del Tribunale, richiamato nel richiamo a TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e a TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019, la penalità è fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta. Essa decorre dal giorno di comunicazione della sentenza ed è dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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