Accesso ai log della cancelleria è atto di amministrazione non sindacabile (TAR Liguria n. 334 del 27.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale ex art. 22 e ss. della legge n. 241/1990 può avere ad oggetto unicamente documenti qualificabili come amministrativi, quanto meno in senso soggettivo e funzionale. Ne deriva che l’actio ad exhibendum non è proponibile in relazione ad atti che attengono all’esercizio della funzione giurisdizionale o di altro potere dello Stato diverso da quello amministrativo. Rientrano in tale ambito anche gli atti cd. “inerenti la giurisdizione”, che non costituiscono esercizio dello ius dicere ma atti di amministrazione del processo civile, promanano da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni e dispiegano effetti sulla gestione del singolo processo. Il provvedimento con cui la Corte d’appello deliba l’istanza di accesso ai file di log della cancelleria, anche ove si assuma che la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi con determinazione amministrativa, ha natura giurisdizionale e non è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.
Il Fatto
Una banca aveva chiesto ed ottenuto in un primo momento l’accesso a un fascicolo processuale relativo a una controversia alla quale non era parte, radicata dinanzi alla Corte d’appello di Genova. L’autorizzazione, inizialmente concessa dalla cancelleria, era stata poi revocata dal consigliere istruttore. Utilizzando i documenti acquisiti, la banca aveva proposto revocazione avverso una sfavorevole sentenza della Corte d’appello; i convenuti avevano eccepito l’inutilizzabilità dei documenti per effetto della revoca.
Una delle società parti del giudizio cui il fascicolo si riferiva ha quindi chiesto alla Corte d’appello di accedere ai file di log, per verificare le operazioni compiute nel periodo in cui l’accesso era consentito. Con l’ordinanza impugnata la Corte ha dato il nulla osta all’accesso. La banca ha proposto ricorso al TAR, deducendo la carenza di interesse della società istante, la mancata comunicazione al controinteressato e la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, richiamando il consolidato orientamento secondo cui l’accesso documentale può riguardare solo documenti amministrativi in senso soggettivo e funzionale. Il Collegio ha citato Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2012, n. 734, Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2008, n. 1363 e Cons. Stato, Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471, oltre a TAR Lazio, Sez. I, 9 agosto 2024, n. 15760 e TAR Sicilia-Catania, Sez. I, 29 luglio 2022, n. 2122.
Il principio è stato ritenuto operante anche per gli atti non immediatamente collegati a provvedimenti espressivi dello ius dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi. Anche a prescindere dalla riconducibilità dei file di log alla categoria degli atti processuali, il Collegio ha individuato ulteriori ragioni a sostegno dell’inammissibilità.
Il TAR ha escluso la sindacabilità dinanzi al giudice amministrativo degli atti “inerenti la giurisdizione”, qualificati come atti di amministrazione del processo civile, in quanto promananti da un organo giudiziario non soggetto a controlli esterni o gerarchie ministeriali e produttivi di effetti sulla gestione del singolo processo. Tale conclusione è stata presentata come diretto precipitato del principio di autonomia e indipendenza della magistratura, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 6 ottobre 2023, n. 8727.
Il Collegio si è quindi soffermato sulla natura del provvedimento gravato, che ha delibato l’istanza di accesso: un’ordinanza della Corte d’appello. Prescindendo da ogni valutazione sulla ritualità dello strumento adoperato, che non spetta al TAR sindacare, la legittimità di quel provvedimento può essere contestata solo nei termini e con le modalità propri del comparto giurisdizionale di appartenenza. Anche assumendo che la Corte avrebbe dovuto pronunciarsi mediante una determinazione amministrativa, la natura giurisdizionale dell’ordinanza ne esclude in radice l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con assorbimento delle ulteriori questioni di rito e di merito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Nota della Redazione
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