Accesso agli atti di gara dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Liguria n. 1011 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di accesso agli atti di una procedura di gara è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente dichiari espressamente, nel corso del giudizio, il venir meno dell’interesse alla decisione. La declaratoria di improcedibilità, pronunciata con ordinanza collegiale in esito alla camera di consiglio, non implica alcuna valutazione nel merito della pretesa conoscitiva, né delle ragioni che ne hanno determinato il superamento. La statuizione sulle spese resta demandata alla decisione definitiva del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente aveva impugnato gli atti di una procedura aperta, indetta dal Comune di Genova per l’affidamento del servizio di realizzazione e gestione di un sistema di monitoraggio strutturale di un viadotto, chiedendo l’annullamento delle comunicazioni relative alla graduatoria definitiva e la reintegrazione in forma specifica mediante collocazione al primo posto. Nel medesimo ricorso era stata proposta domanda di accesso agli atti, ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm., avverso la nota con cui l’amministrazione aveva consentito un accesso solo parziale alla documentazione richiesta.
Nella camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la ricorrente ha dato atto del venir meno dell’interesse alla decisione della domanda di accesso, evidentemente perché nelle more la documentazione era stata messa a disposizione o la questione era divenuta priva di oggetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e ha pronunciato improcedibile la sola domanda di accesso, senza entrare nel merito della vicenda sostanziale.
La pronuncia si fonda sul principio generale per cui la sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla stessa parte interessata, determina l’impossibilità di decidere nel merito la domanda: l’improcedibilità costituisce l’esito processuale tipico quando l’azione, pur validamente proposta, non possa più essere coltivata per il venir meno del presupposto dell’interesse ad agire.
Il Tribunale ha altresì demandato al definitivo la regolazione delle spese relative alla fase incidentale, coerente con la natura della pronuncia che non definisce il giudizio ma ne circoscrive l’oggetto, lasciando intatta la trattazione delle domande di annullamento e di condanna proposte nel ricorso principale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.