Esecuzione del giudicato sulle spese e commissario ad acta senza compenso (TAR Lazio n. 16383 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato che abbia liquidato le spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario e ordina l’esecuzione entro un termine perentorio. Alla scadenza inutile del termine consegue la nomina di un commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dall’istanza del creditore. La circostanza che il commissario sia un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa esclude la corresponsione di alcun compenso, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali del soggetto designato. La declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere non preclude l’accoglimento per la parte ancora inadempiuta.

Il Fatto

Due sentenze del Tribunale di Roma, sezione Lavoro e Previdenza, hanno condannato il Ministero al pagamento delle spese legali con distrazione in favore del difensore che aveva assistito il ricorrente e che si era dichiarato antistatario. Il titolo è definitivo, non impugnato e notificato all’Amministrazione. L’importo complessivo liquidato ammonta a euro 2.870,66.

Il difensore, nella duplice veste di creditore e ricorrente, ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato, deducendo il mancato pagamento integrale. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile. Con atto del 2.10.2026 il ricorrente ha dedotto la parziale cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il titolo azionato è definitivo e non impugnato, come attestato dalla documentazione in atti, e che lo stesso risulta notificato al Ministero. Sussistono dunque i presupposti per l’esame dell’inottemperanza ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso in caso di mancata esecuzione del giudicato.

La verifica dell’adempimento è condotta sul piano documentale: risulta per tabulas che l’Amministrazione non abbia proceduto al pagamento integrale delle somme dovute. L’accertamento non investe il merito del rapporto, ma la sola condotta esecutiva dell’obbligato.

La parziale cessazione della materia del contendere, dedotta dal ricorrente con atto del 2.10.2026, non esaurisce l’interesse alla decisione, perché residua una parte dell’obbligazione non soddisfatta. Il ricorso è pertanto accolto nei termini e limiti indicati in motivazione, con declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato.

Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, opera la nomina del commissario ad acta nella persona del Direttore generale preposto alla Direzione generale competente per la materia, il quale assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza. Il commissario determina definitivamente l’importo ancora dovuto e adotta gli atti necessari, comprese le variazioni di bilancio, entro i successivi sessanta giorni.

Sul compenso il Collegio è netto: l’attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, con la conseguenza che nulla è dovuto. Il dispositivo precisa che l’incarico è conferito senza facoltà di delega e senza compenso. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, a conferma della legittimazione autonoma di questi alla tutela del proprio credito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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