Esenzione contributo costruzione strutture sanitarie accreditate e accreditamento inidoneo (TAR Lombardia n. 2821 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio del permesso di costruire comporta, di regola, la corresponsione del contributo di costruzione; le norme che prevedono esenzioni sono eccezionali e vanno interpretate restrittivamente. L’esenzione di cui all’art. 17, comma 3, lett. c), d.P.R. n. 380/2001 richiede il concorso di un requisito oggettivo, costituito da opere pubbliche o di interesse generale, e di un requisito soggettivo, rappresentato dalla natura pubblica del soggetto realizzatore o dal suo agire quale longa manus dell’amministrazione in forza di un rapporto strutturale. L’accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale è provvedimento abilitativo-concessorio a carattere transitorio e non integra il requisito soggettivo, restando la struttura sanitaria privata un soggetto che opera a fine di lucro. L’esenzione presuppone inoltre che l’opera sia attuativa di una specifica previsione di piano, non essendo sufficiente la mera conformità alla destinazione di zona.
Il Fatto
La società ricorrente, che gestisce una struttura sanitaria accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale nel territorio comunale, ha chiesto nel 2018 il rilascio di un permesso di costruire in deroga per lavori funzionali al mantenimento dell’accreditamento. Il Comune ha emanato il titolo edilizio e ha contestualmente richiesto il pagamento di un importo complessivo di 501.142,37 euro a titolo di contributo di costruzione, articolato in oneri di urbanizzazione, contributo commisurato al costo di costruzione e quota aggiuntiva.
La società ha versato il 50% della somma per evitare sanzioni, ribadendo il proprio diritto all’esenzione totale, e ha impugnato il permesso nella parte relativa alla pretesa contributiva. Ha poi chiesto la restituzione di quanto versato; il Comune ha avviato il procedimento e lo ha concluso con un rigetto espresso. Nelle more del giudizio la ricorrente ha versato l’intero importo e ha impugnato con motivi aggiunti il diniego di restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Respinge quella di genericità delle censure, richiamando il criterio della loro perspicuità e la giurisprudenza di questo Tribunale (T.A.R. Lombardia, sez. IV, 18 settembre 2023, n. 2095). Accoglie invece l’eccezione relativa ai motivi sulla violazione dei termini procedimentali: essendo intervenuto un provvedimento espresso di rigetto, i motivi sono improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, poiché la condanna a provvedere presuppone la persistenza dell’inerzia (Consiglio di Stato, sez. IV, 8 aprile 2024, n. 3206). Il superamento dei termini, in assenza di previsione di perentorietà, integra una mera irregolarità non viziante (Consiglio di Stato, sez. V, 19 aprile 2024, n. 3569).
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il combinato disposto degli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 380/2001 e ribadisce la natura tendenzialmente onerosa del titolo edilizio. L’esenzione richiede due requisiti: quello oggettivo, relativo alla pubblica rilevanza dell’opera, e quello soggettivo, costituito dalla presenza di un ente istituzionalmente competente o di un privato che agisca quale organo indiretto dell’amministrazione (Consiglio di Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1776; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 3 maggio 2024, n. 1345).
Con specifico riferimento alle strutture sanitarie, il Collegio esclude che l’accreditamento integri il requisito soggettivo: esso si colloca tra la concessione di servizio pubblico e l’abilitazione tecnica idoneativa (Consiglio di Stato, sez. III, 27 febbraio 2018, n. 1206), ma il soggetto resta un privato che opera a fine di lucro. Rilevano la transitorietà dell’accreditamento e la verificabilità dei requisiti in corso d’opera (Consiglio di Stato, sez. IV, 24 aprile 2023, n. 4159), nonché la possibilità che nella struttura si svolgano prestazioni non convenzionate.
Il Tribunale nega inoltre che l’intervento sia attuativo di una previsione urbanistica puntuale: l’art. 9 del Piano dei servizi del PGT vigente assimilava le strutture sanitarie private alle destinazioni terziarie e direzionali, e il parametro di utilizzazione fondiaria è stato espressamente derogato. La semplice riconduzione all’astratta categoria delle opere di urbanizzazione secondaria non basta (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 ottobre 2018, n. 5942). Irrilevante è infine la necessità dell’ampliamento per mantenere l’accreditamento. Quanto all’onere motivazionale, i provvedimenti sul calcolo degli oneri attengono ad attività vincolata (T.A.R. Lombardia, sez. II, 4 aprile 2023, n. 844). Il ricorso è quindi in parte improcedibile e in parte infondato, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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