Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta sulla carta docente (TAR Lombardia n. 2814 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’an debeatur, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., sicché la pretesa del creditore, sorretta da idonea documentazione e non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, va riconosciuta. Il giudizio di ottemperanza non ha però contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento secondo l’esatta dimensione che discende dal titolo e dalle norme applicabili. Ne consegue che la quantificazione di capitale residuo, interessi legali e di mora e accessori operata dal creditore non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione, dovendosene verificare misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, l’inerzia dell’ente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 1208/2023, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, la somma complessiva di euro 2.000,00. La sentenza è passata in giudicato, come attestato ex art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ed è stata notificata il 13.6.2023.
L’Amministrazione non ha soddisfatto la pretesa recata dal titolo. La creditrice ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la condanna al pagamento della somma e la nomina sin d’ora di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia, oltre alla condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non è stata adeguatamente contrastata dall’ente debitore e si fonda su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a..
Il Tribunale ha poi precisato i limiti del proprio sindacato. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma assolve soltanto alla funzione di consentirne il soddisfacimento. L’esatta dimensione del diritto discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente, in particolare per capitale residuo e interessi, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: misura e decorrenza vanno verificate secondo il titolo e l’art. 1283 e ss. cod. civ..
Il Collegio ha quindi accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che consente alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici di disporre di tale intervallo, dalla notificazione del titolo esecutivo, prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione all’ente di un termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti gli importi versati, degli accessori di legge e degli oneri con titolo nel provvedimento, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso, negli stessi limiti. Per il caso di inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza e provvederà entro i successivi centoventi giorni, senza diritto a compenso, rientrando l’attività nei compiti istituzionali.
Quanto alle spese, non controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata in euro 1.000,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Nota della Redazione
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