Estinzione del processo per tardiva riassunzione oltre i novanta giorni (TAR Lombardia n. 2817 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di novanta giorni previsto dall’art. 80, comma 3, cod. proc. amm. per la riassunzione del processo interrotto ha natura perentoria e la sua inosservanza determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 2, lettera a), cod. proc. amm.. Trattandosi di termine a giorni, il computo si effettua secondo il calendario comune, senza includere il dies a quo, in applicazione dell’art. 2963 cod. civ. e dell’art. 155 cod. proc. civ., quest’ultimo richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.. La decorrenza è fissata alla conoscenza legale dell’evento interruttivo. La scadenza cade nel giorno corrispondente al computo progressivo e non in quello successivo, con conseguente irrilevanza dell’eventuale non festività del giorno di scadenza.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la delibera di Giunta comunale con cui il Comune aveva approvato la variante del Programma Integrato di Intervento relativo a un ambito territoriale, unitamente alla Convenzione sottoscritta a valle dell’approvazione, chiedendo l’annullamento e la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali.
Nel corso del giudizio il difensore del Comune decedeva e il processo veniva dichiarato interrotto con decreto presidenziale del 29 settembre 2021, trasmesso nella stessa data al difensore della ricorrente. La causa era poi riassegnata a diversa Sezione e fissata per l’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato. In vista di tale udienza il Comune e la società controinteressata eccepivano l’estinzione del giudizio per tardività della riassunzione. La ricorrente aveva notificato e depositato l’istanza di riassunzione il 29 dicembre 2021.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via prioritaria, per il suo carattere assorbente, l’eccezione di estinzione per tardività della riassunzione, sollevata da entrambe le parti intimate, ritenendola fondata.
Il giudizio era stato dichiarato interrotto con decreto del Presidente di Sezione del 29 settembre 2021, trasmesso in pari data al difensore della ricorrente: circostanze pacifiche e documentate. L’art. 80, comma 3, cod. proc. amm. impone la riassunzione mediante atto da notificarsi nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla conoscenza legale dell’evento interruttivo. L’art. 35, comma 2, lettera a), cod. proc. amm. stabilisce che il processo si estingue se non è riassunto o proseguito nel termine perentorio fissato dalla legge.
Il Tribunale ricostruisce analiticamente il computo. Essendo il termine indicato a giorni, si applica il criterio del calendario comune e non si conteggia il dies a quo, in forza dell’art. 2963 cod. civ. e dell’art. 155 cod. proc. civ., richiamato dall’art. 39 cod. proc. amm.. Partendo dal 29 settembre 2021, il calcolo sviluppa un giorno a settembre, trentuno a ottobre, trenta a novembre e ventotto a dicembre, per un totale di novanta: la scadenza cadeva dunque il 28 dicembre 2021 e non il 29 dicembre.
Il Collegio aggiunge che il 28 dicembre 2021 non era neppure giorno festivo, escludendo così qualsiasi rilievo ai fini della proroga. La notifica e il deposito dell’istanza di riassunzione, avvenuti il 29 dicembre 2021, risultano pertanto successivi alla scadenza del termine perentorio. Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio, con assorbimento di ogni valutazione sul merito del gravame.
La particolarità dell’andamento della controversia e la natura meramente processuale della pronuncia inducono il Collegio a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Nota della Redazione
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