Assegno di incollocabilità e giudicato: nuova domanda inammissibile (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 260 del 19.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio del ne bis in idem preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti quando la prima sia stata definita con decisione di merito passata in giudicato. Il giudicato sostanziale, ai sensi dell’art. 2909 c.c., copre il dedotto e il deducibile, comprese le questioni e gli accertamenti che costituiscono premessa logico-giuridica della pronuncia. Nei rapporti di durata l’autorità del giudicato impedisce il riesame delle questioni già risolte, con l’unico limite dei fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, dopo l’entrata in vigore del dPR 461/2001, spetta al Comitato di verifica presso il MEF e non alla Commissione medica ospedaliera. In presenza di fatti nuovi l’interessato deve attivare un nuovo procedimento amministrativo, non contestare in via giudiziale il precedente diniego.

Il Fatto

Il ricorrente, ex appartenente dell’Arma dei Carabinieri, collocato in congedo assoluto, titolare di pensione privilegiata diretta di VII categoria Tab. A, chiedeva la concessione dell’assegno di incollocabilità previsto dall’art. 104 d.P.R. 1092/1973. La competente Commissione medica dell’ASP aveva dapprima espresso parere favorevole, poi — su nuova richiesta dell’INPS — parere sfavorevole limitatamente a una delle infermità. Seguiva l’atto n. 255 dell’08.09.2020 di rigetto.

Il ricorrente impugnava tale diniego deducendo eccesso di potere, carenza di motivazione e omessa istruttoria, sostenendo che la disciplina non richiederebbe la dipendenza delle infermità da causa di servizio. L’INPS eccepiva la prescrizione quinquennale e la violazione del ne bis in idem, essendo il ricorso riproposizione di un giudizio già definito con sentenza n. 508/2022 passata in giudicato.

La Motivazione della Corte

Il giudice scrutinava in via preliminare, perché rilevabile d’ufficio, l’esistenza di un giudicato sui fatti di causa. L’eccezione dell’Istituto coglieva nel segno: il ricorso odierno presentava un petitum identico a quello del precedente giudizio, definito con sentenza di rigetto divenuta definitiva.

La Corte richiamava il principio del ne bis in idem, che preclude l’esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, in aderenza all’interesse alla stabilità delle situazioni giuridiche (citata Cass. Sez. I n. 26041/2010). Distingueva quindi il giudicato processuale, collegato all’esaurimento dei mezzi di impugnazione ex art. 324 c.p.c., dal giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c., che fa stato tra le parti.

Il giudicato — osservava il giudice — copre non solo quanto oggetto di contrasto e soluzione nel dispositivo, ma anche il dedotto e il deducibile, con richiamo alla giurisprudenza contabile (C. conti Sez. giur. Abruzzo n. 140/2021; Sez. giur. Lombardia n. 38/2017; Sez. giur. Reg. Siciliana n. 1337/2009). Nei rapporti di durata l’unico limite è costituito da fatti nuovi che modifichino il contenuto materiale del rapporto, non estensibile ai mutamenti giurisprudenziali (Cass. n. 15931/2004; Cass. n. 19426/2003).

Quanto al preteso fatto nuovo — il verbale con cui la CMO di Augusta avrebbe riconosciuto la dipendenza da causa di servizio — la Corte rilevava che, dopo il dPR 461/2001, la competenza spetta al Comitato di verifica presso il MEF, mentre la Commissione medica ospedaliera è competente solo alla diagnosi e all’ascrivibilità tabellare. In presenza di fatti nuovi, inoltre, l’interessato deve attivare un nuovo procedimento amministrativo, a norma dell’art. 153, lett. b c.g.c., non contestare in via giudiziale il precedente diniego. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite in favore dell’INPS.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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