Usurpazione del comando di nave e titolo tecnico riferito alla singola imbarcazione (Cass. pen. Sez. III n. 35872 del 12.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 1117, secondo comma, cod. nav. si applica a chi, facendo legittimamente parte dell’equipaggio ed essendo munito di titolo per i servizi tecnici, usurpa il comando della nave; non si estende a chi sia soltanto dotato in astratto di competenze tecniche. Il titolo richiamato dalla norma deve riferirsi alla specifica nave o aeromobile della quale il soggetto abbia indebitamente assunto il comando. Ai fini della configurabilità del reato di usurpazione del comando di nave è ininfluente la stazza dell’imbarcazione, poiché la fattispecie tutela la sicurezza della navigazione in genere. Le differenze tra le situazioni concrete rilevano esclusivamente in sede di determinazione della pena.

Il Fatto

La Corte di appello di Lecce, con sentenza del 27 giugno 2025, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Brindisi il 18 febbraio 2022 nei confronti dell’imputato, ritenuto responsabile di aver assunto indebitamente il comando dell’unità di pesca denominata “Fuoristrada” essendo stato sbarcato dall’imbarcazione, con recidiva specifica reiterata. Il fatto era contestato ai sensi dell’art. 1117, primo comma, cod. nav..

L’imputato proponeva ricorso per cassazione tramite il difensore, articolando quattro motivi: erronea applicazione del primo anziché del secondo comma dell’art. 1117 cod. nav.; violazione degli artt. 62-bis e 157 cod. pen., per non aver la Corte distrettuale dichiarato la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva e quindi la prescrizione; mancata applicazione della particolare tenuità del fatto; eccezione di incostituzionalità della norma per sproporzione e mancanza di graduazione delle condotte.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è dichiarato inammissibile perché basato su motivi riproduttivi di censure già vagliate e disattese dai giudici di merito. Sul primo motivo la Corte rileva che la prova del fatto è pacifica e non contestata. Dagli atti emerge che l’imputato esercitava abusivamente il comando dell’imbarcazione e non era iscritto nel registro dell’equipaggio, essendo precedentemente sbarcato. Egli, pur essendo astrattamente un conduttore motorista, non svolgeva tali funzioni sulla nave in questione.

Da qui la chiave interpretativa: il secondo comma dell’art. 1117 cod. nav. si attaglia letteralmente a chi, facendo parte legittimamente dell’equipaggio ed essendo dotato di titolo per i servizi tecnici, usurpa il comando. La locuzione “persona provvista di un titolo per i servizi tecnici della nave o dell’aeromobile” va riferita alla specifica nave della quale sia stato indebitamente assunto il comando. La sentenza Sez. III n. 41910 del 25/06/2014, richiamata dalla difesa, non offre argomenti contrari, riguardando la diversa distinzione tra l’art. 1117 e l’art. 1220 cod. nav..

Il secondo motivo è parimenti inammissibile. La difesa non contesta l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui sul riconoscimento della recidiva non vi era stata doglianza in appello. Quanto al bilanciamento con le attenuanti generiche, la censura si risolve in mere asserzioni critiche verso una valutazione che valorizza in senso negativo la personalità e i precedenti, pur giungendo a un giudizio di equivalenza.

Il terzo motivo è inammissibile per genericità: contesta con affermazioni indimostrate la scarsa gravità del fatto, mentre i giudici di merito hanno correttamente escluso l’art. 131-bis cod. pen. per la presenza di precedenti penali specifici. La questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata: secondo il costante orientamento di legittimità, richiamato con Sez. III n. 14781 del 23/01/2004, Sez. III n. 24778 del 10/04/2003 e Sez. III n. 12413 del 22/11/1991, la stazza dell’imbarcazione è ininfluente, poiché la norma tutela la sicurezza della navigazione. Nel caso concreto la pena è stata applicata nel minimo edittale. All’inammissibilità seguono le spese e il versamento di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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