Esonero dalla Scuola forense non esime dall’obbligo delle venti udienze (TAR Abruzzo n. 77 del 08.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’esonero dalla frequenza della Scuola forense concesso dal Consiglio dell’Ordine per la durata di un master di secondo livello non esime il praticante avvocato dall’obbligo di presenziare ad almeno venti udienze per ciascun semestre, salvo che il provvedimento di esonero non lo preveda espressamente. Il nulla osta al trasferimento presso un altro ordine professionale non integra un’accertamento definitivo della validità dei periodi di pratica svolti in precedenza, perché l’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 101/1990 attribuisce all’ordine di provenienza una competenza certificativa limitata ai periodi che precedono il trasferimento. Il mancato possesso del certificato di compiuta pratica per l’intero periodo costituisce difetto di un requisito di ammissione all’esame di abilitazione e legittima l’esclusione dalle prove scritte.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta nel registro dei praticanti avvocati tenuto dal Consiglio dell’Ordine di Pescara, è stata esclusa dalle prove scritte dell’esame di Stato per l’esercizio della professione di avvocato, sessione 2017, dalla Commissione istituita presso la Corte di Appello dell’Aquila. L’esclusione si fonda sul verbale con cui il Consiglio dell’Ordine, in data 16 novembre 2017, non ha riconosciuto la validità del secondo semestre di pratica, per la mancata partecipazione, nel periodo compreso tra il 10 novembre 2016 e il 10 maggio 2017, al numero minimo di venti udienze.

La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Abruzzo, chiedendo anche misure cautelari. Il Presidente del Tribunale l’ha ammessa con riserva alle prove scritte con decreto monocratico; la domanda cautelare collegiale è stata poi respinta per carenza di fumus boni iuris. La causa è giunta alla decisione di merito all’udienza del 31 gennaio 2024.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo verte sull’asserito esonero dallo svolgimento della pratica, che il Consiglio dell’Ordine avrebbe deliberato per consentire la frequenza di un master di secondo livello. Il Tribunale ricostruisce il quadro regolamentare: l’art. 4, commi 1 e 9, del Regolamento per la pratica forense adottato dall’Ordine di Pescara impone al praticante di frequentare lo studio, di presenziare ad almeno venti udienze per semestre e di assolvere l’obbligo formativo presso la Scuola forense; il comma 13 consente al Consiglio di valutare, per periodi limitati, la partecipazione a corsi.

La Corte rileva che l’istanza della ricorrente del 12 settembre 2016 riguardava espressamente l’esonero dalla frequenza della Scuola forense, non dalla pratica nel suo complesso. Il Consiglio l’ha accolta con delibera del 22 settembre 2016, esonerandola per la durata del master ma con la clausola «fatti salvi gli altri obblighi previsti dal regolamento per la pratica». L’esonero ha dunque inciso sul solo obbligo di frequenza della Scuola, lasciando integro quello delle venti udienze, la cui violazione ha correttamente fondato l’esclusione.

Il secondo motivo si appunta sul nulla osta al trasferimento presso l’Ordine di Milano, rilasciato il 30 giugno 2017, che avrebbe accertato in via definitiva lo svolgimento della pratica per il periodo di competenza. Il Tribunale giudica il richiamo all’art. 9, comma 2, d.P.R. n. 101/1990 improprio: la norma disciplina la competenza dell’ordine di provenienza a certificare i periodi di pratica anteriori al trasferimento e non ricollega al nulla osta l’effetto di legale attestazione della loro validità.

I periodi di pratica devono essere attestati dagli ordini presso cui sono stati svolti, ai fini del rilascio del certificato unico di compiuta pratica. Il nulla osta in questione non contiene alcun accertamento sulla validità dei due semestri precedenti; l’invalidità del secondo è stata accertata dal Consiglio di Pescara solo il 16 novembre 2017, al termine del periodo di diciotto mesi e in vista del rilascio del certificato.

L’esclusione dalle prove scritte risulta pertanto legittima, per difetto del requisito di ammissione costituito dal rilascio del certificato di compiuta pratica per l’intero periodo. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite in favore del Ministero della Giustizia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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