Il trasferimento agevolato ex art. 33 e l’onere motivazionale amministrativo (TAR Lazio n. 9226 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La locuzione “ove possibile” di cui all’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 si riferisce esclusivamente alla oggettiva impossibilità per l’Amministrazione di concedere il trasferimento per comprovate esigenze organizzative o di servizio, che non possono essere genericamente richiamate ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi. La presenza di altri familiari potenzialmente idonei a prestare assistenza non è di per sé sufficiente a giustificare il diniego, atteso che l’eliminazione dell’inciso “che assista con continuità”, operata dall’art. 24 legge n. 183/2010, ha fatto venir meno il requisito dell’esclusività dell’assistenza da parte del lavoratore richiedente.

Il Fatto

Una marescialla della Guardia di Finanza, in servizio fuori regione, chiedeva il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 presso le sedi di Lecce, Porto Cesareo o Manduria, per assistere lo zio paterno riconosciuto disabile grave. Il Comando Generale respingeva l’istanza sulla base di due ordini di ragioni: l’assenza di scoperture organiche nelle sedi richieste ed il conflitto di interessi potenziale per la sede di Lecce, nonché la presenza di altri familiari in loco in grado di prestare assistenza. La ricorrente impugnava il diniego deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992, eccesso di potere per erronea presupposizione, difetto di istruttoria e di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il TAR richiama il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il trasferimento ex art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 costituisce un diritto del lavoratore che assiste una persona con disabilità grave, limitato solo dall’oggettiva impossibilità dell’Amministrazione di accogliere l’istanza per comprovate esigenze organizzative o di servizio. Le esigenze di servizio non possono essere genericamente richiamate né fondarsi su valutazioni astratte sulle scoperture di organico, ma devono risultare da una indicazione concreta di elementi ostativi. Nel caso di specie, gli esiti dell’accesso documentale ex art. 116 c.p.a. avevano dimostrato l’effettiva disponibilità di posti per il ruolo ispettori nelle province richieste, smentendo l’assunto dell’Amministrazione circa l’assenza di posizioni libere.

Quanto alla presenza di altri congiunti in loco, la Corte evidenzia che l’art. 24 legge n. 183/2010 ha eliminato l’inciso “che assista con continuità”, facendo venir meno il requisito dell’esclusività dell’assistenza. L’esistenza di familiari in prossimità del domicilio del disabile non oggettivamente impossibilitati a fornire assistenza può essere apprezzata solo quale ulteriore e concorrente giustificazione del rigetto, ma non è sufficiente a supportare autonomamente il diniego. Nel caso esaminato, le valutazioni dell’Amministrazione sulle condizioni dei familiari risultavano generiche e non supportate da elementi oggettivi, sicché il provvedimento impugnato si appalesava viziato da difetto di istruttoria e di motivazione.

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR accoglie il ricorso e annulla la determinazione impugnata, compensando le spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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