Rinnovo patentino tabacchi: distanza misurata sull’ingresso della struttura ospitante (TAR Calabria n. 1570 del 07.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle rivendite speciali di generi di monopolio, istituite ai sensi dell’art. 4, comma 2, D.M. n. 38/2013 con esclusivo accesso dalla struttura ospitante e senza accessi autonomi sulla pubblica via, la misurazione della distanza minima dalla rivendita più vicina si riferisce all’asse di ingresso della struttura ospitante, non a quello del punto vendita. Il criterio del percorso pedonale più breve, previsto dal regolamento direttoriale prot. n. 4126/2013, non opera in deroga a tale regola. In presenza di più ingressi della struttura, l’amministrazione può legittimamente misurare la distanza rispetto all’ingresso più vicino secondo il percorso pedonale. Il limite di m 100 introdotto dal D.M. n. 51/2021 costituisce criterio oggettivo e preclusivo del rilascio o rinnovo, non più parametro affidato alla discrezionalità amministrativa, e non comprime in modo sproporzionato la libertà di iniziativa economica.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare, dal 2007 e senza soluzione di continuità, di un patentino per la vendita di generi di monopolio. L’11.12.2019 ne ha chiesto il rinnovo. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha preannunciato l’esito negativo dell’istruttoria, rilevando che la rivendita più vicina era collocata a m 40 di distanza, essendo ubicata all’interno di un centro commerciale il cui accesso insiste sulla stessa via del bar.

La società ha prodotto una perizia giurata dalla quale risultava una distanza pari a m 207,70 seguendo il percorso pedonale più breve. L’amministrazione ha comunque adottato il diniego di rinnovo, ritenendo di dover misurare la distanza tra gli ingressi dei fabbricati ove insistono le due attività. La ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione del D.M. n. 38/2013 ed eccesso di potere, chiedendo una verificazione in via istruttoria. L’istanza cautelare è stata respinta in primo e in secondo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’art. 7, comma 4, D.M. n. 38/2013, che vieta il rilascio del patentino se la rivendita più vicina è posta a distanza pari o inferiore a m 100, e dall’art. 9, che subordina il rinnovo alle medesime condizioni previste per il rilascio. La questione centrale riguarda i criteri di determinazione della distanza.

La ricorrente invoca il regolamento direttoriale prot. n. 4126/2013, che impone la misurazione tra gli assi dei rispettivi ingressi, e sostiene che il percorso pedonale più breve debba intendersi come tragitto percorribile da un pedone. Il Tribunale esclude però che quel criterio trovi applicazione. La rivendita più vicina rientra tra le rivendite speciali, le quali, ex art. 4, comma 2, D.M. n. 38/2013, possono essere istituite solo se hanno esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non dispongono di accessi diretti e autonomi sulla pubblica via. Rispetto a tali rivendite la misurazione va quindi riferita all’asse di ingresso della struttura ospitante.

Il Collegio affronta poi il profilo della pluralità di ingressi del centro commerciale. L’amministrazione ha misurato la distanza rispetto all’ingresso più vicino secondo il percorso pedonale. L’apprezzamento è ritenuto non illogico e quindi insindacabile nel merito.

Respinta è anche la censura di sproporzione rispetto alla libertà di iniziativa economica e al diritto alla salute. La distanza minima di m 100 integra di per sé un ragionevole punto di equilibrio tra gli opposti interessi, tanto più considerando la natura complementare del patentino rispetto a una preesistente struttura di vendita.

Quanto alla dedotta contraddittorietà estrinseca, il Tribunale osserva che rispetto all’ultimo rinnovo goduto dalla società il D.M. n. 51/2021 ha modificato la disciplina, trasformando la distanza minima da parametro discrezionale in criterio oggettivo e preclusivo. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione della difesa di stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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