Espropriazione di terreni con soprassuolo vivaistico: indennizzo limitato agli oneri di spostamento delle piante (Cass. civ. Sez. 1 n. 22557 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di espropriazione per pubblica utilità di suoli con soprassuolo arboreo, la rilevanza di quest’ultimo ai fini della determinazione dell’indennità non discende dall’amoenitas del fondo quando lo stesso sia ricollegato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale vivaistica. In tal caso, l’indennizzo per il soprassuolo non comprende il valore intrinseco delle piante che siano state rimosse e ricollocate altrove, ma è limitato alle perdite e agli oneri connessi allo spostamento delle essenze arboree (c.d. “scomodo”), trattandosi di costi direttamente conseguenti al pregiudizio causato dall’espropriazione all’azienda insistente sul terreno. Il sistema delle preclusioni processuali, sottratto alla disponibilità delle parti, comporta la rilevabilità d’ufficio della domanda nuova formulata in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente inammissibilità, irrilevante essendo l’atteggiamento processuale delle parti.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, in sede di opposizione alla stima, aveva determinato l’indennità di espropriazione spettante ai ricorrenti, titolari di un terreno in parte espropriato per la realizzazione di un collegamento stradale, nella misura complessiva di € 9075,00. Il giudice di merito aveva dichiarato inammissibili le domande relative all’indennità di occupazione e all’indennizzo per il deprezzamento del terreno residuo, in quanto formulate solo in sede di precisazione delle conclusioni, ed aveva escluso dalla stima del soprassuolo i manufatti e le piante rimossi dai proprietari in vista dell’esecuzione dell’opera.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 112 c.p.c., osservando che la domanda di indennità di occupazione legittima è autonoma rispetto alle altre richieste proponibili a seguito dell’espropriazione, essendo munita di diversa causa petendi e petitum, e che la sua specificazione in sede di precisazione delle conclusioni integra una domanda nuova. Ha inoltre precisato che il sistema delle preclusioni processuali è sottratto alla disponibilità delle parti, con conseguente piena rilevabilità d’ufficio delle preclusioni maturate, irrilevante essendo l’atteggiamento processuale delle parti. Ha infine rilevato il mancato rispetto del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c..
Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili. Quanto al secondo, la Corte ha applicato il principio per cui, qualora la decisione di merito si fondi su una pluralità di ragioni autonome, la ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle altre ragioni, per sopravvenuto difetto di interesse. Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001 in relazione al coefficiente di ragguaglio applicato alla pertinenza, è risultato privo di specifiche argomentazioni volte a dimostrare il contrasto con la norma invocata.
Accolto, invece, il quarto motivo. La Corte ha chiarito che i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente, i quali affermano la necessità di considerare il soprassuolo ai fini dell’indennità perché idoneo a conferire particolari condizioni di sicurezza, utilità e amenità, non sono pertinenti al caso di specie. Quando il soprassuolo è ricollegato allo svolgimento di un’attività imprenditoriale vivaistica, la sua incidenza si sostanzia non nel maggior valore del terreno per l’amoenitas, ma negli oneri economici correlati alla rimozione delle piante per il loro recupero e la continuazione dell’attività. Pertanto, la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia indennizzo per la rimozione del soprassuolo, si è posta in difformità rispetto al principio secondo cui l’indennizzo è dovuto nei limiti delle perdite e degli oneri relativi allo spostamento delle essenze arboree, ove adeguatamente provati e riferiti all’area espropriata.
Nota della Redazione
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