Concessione di derivazione idroelettrica non equivale a dichiarazione di pubblica utilità (TAR Lombardia n. 1296 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La concessione di derivazione di acqua non integra la dichiarazione di pubblica utilità delle opere, che si ricollega invece al rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. n. 387/2003, cui l’art. 21 del Regolamento regionale n. 2 del 2006 riconduce l’approvazione del progetto esecutivo per le derivazioni ad uso idroelettrico. Il termine quinquennale di efficacia della dichiarazione decorre pertanto dall’autorizzazione unica e non dalla concessione. La mancata impugnazione dell’autorizzazione unica da parte del destinatario ne consente la conservazione dell’efficacia, rendendo tempestivo il decreto di esproprio. Le censure sulla quali/quantificazione delle indennità esulano dalla giurisdizione amministrativa e spettano al giudice ordinario ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. e dell’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 327/2001.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare acquisito all’esito di una procedura fallimentare, ha impugnato il decreto di esproprio emesso dalla Provincia per la realizzazione di un impianto idroelettrico, unitamente agli atti presupposti e alla concessione di derivazione rilasciata alla controinteressata.
Ha dedotto la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, assumendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla concessione di derivazione del 2014 e non dall’autorizzazione unica del 2022. Ha chiesto inoltre la declaratoria di decadenza della controinteressata dalla concessione, la nullità del decreto per illegittima quantificazione delle indennità e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in parte e dichiara in parte inammissibile il ricorso. In via preliminare esclude la fondatezza della doglianza ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001, per carenza di un provvedimento riconducibile a tale disposizione, e nega la legittimazione attiva della ricorrente sulla domanda di decadenza dalla concessione, non avendo questa dimostrato di essere operatore del settore né di vantare un interesse specifico al rapporto concessorio.
Nel merito, il primo motivo è infondato. La concessione di derivazione non equivale a dichiarazione di pubblica utilità: l’art. 19 del Regolamento regionale n. 2 del 2006 la distingue, mentre l’art. 21 ricollega la pubblica utilità all’autorizzazione unica per le opere idroelettriche. Il decreto di esproprio del 12 aprile 2023 è dunque tempestivo rispetto all’autorizzazione unica del 10 marzo 2022, che ha espressamente dichiarato la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 7, d.lgs. n. 387/2003.
Il Collegio aggiunge che l’autorizzazione unica non è stata impugnata dal destinatario e conserva efficacia, rendendo legittimo il decreto ablatorio (richiamando TAR Lombardia, Milano, IV, n. 1043 del 2023). Irrilevante è la mancata menzione del vincolo nella perizia fallimentare e nel certificato di destinazione urbanistica, atti di natura certificativa e non costitutiva. Le censure su potenza, impatto ambientale e compressione dell’attività imprenditoriale sono generiche e non provate: il mappale espropriato misura 80 mq su 4.758 mq, in zona non edificabile.
La terza doglianza, sulla nullità del decreto per illegittima quantificazione delle indennità, è inammissibile per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., le controversie sull’indennità spettano al giudice ordinario, e l’art. 39, comma 3, d.P.R. n. 327/2001 devolve la competenza in unico grado alla Corte d’appello nel cui distretto si trova l’area. Il Collegio richiama il consolidato orientamento (Cass. Sez. Un. n. 22374 del 2020; Cons. Stato n. 8473 del 2020).
La domanda risarcitoria è infondata, per assenza di illegittimità dell’attività espropriativa e per difetto di articolazione nel ricorso introduttivo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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