Monetizzazione dei parcheggi e obbligo di motivazione del diniego comunale (TAR Lombardia n. 1291 del 29.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La monetizzazione delle dotazioni di parcheggio non reperibili sul lotto non costituisce un diritto del privato né un obbligo del Comune, ma l’esercizio di una potestà discrezionale che trova limite nel rispetto dei criteri dettati dallo strumento urbanistico e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. La circostanza che l’istanza non si collochi nell’ambito di un piano attuativo, ai sensi dell’art. 46 della L.R. Lombardia n. 12/2005, non giustifica di per sé il rigetto. Parimenti non è legittimo subordinare la monetizzazione a una preventiva programmazione comunale di interventi compensativi: le norme prevedono un mero vincolo di destinazione delle somme al potenziamento di aree, servizi e infrastrutture. Il diniego deve quindi dare conto in modo specifico delle ragioni concrete che, in relazione alla singola istanza, ostano all’accoglimento, non potendosi esaurire in affermazioni di principio.
Il Fatto
Un’associazione culturale, proprietaria di un’unità immobiliare in un edificio a prevalente destinazione produttiva e commerciale, presenta domanda di permesso di costruire per il cambio d’uso da ufficio a centro sociale. Il Comune avvia il procedimento e chiede integrazioni documentali, sollecitando in particolare la verifica della dotazione dei parcheggi e la dimostrazione della difficoltà o impossibilità di reperirli sul lotto.
Dopo il riscontro dell’istante, l’associazione invita il Comune a prendere atto della formazione del titolo per silenzio assenso ex art. 20 del d.P.R. n. 380/2001. Seguono il preavviso di rigetto e, infine, il diniego espresso, fondato sulla ritenuta insufficienza delle dotazioni di parcheggio e sul richiamo a una deliberazione di Giunta che esclude la monetizzazione per gli interventi non correlati a strumenti attuativi. L’associazione impugna dinanzi al TAR, chiedendo in via principale l’accertamento del silenzio assenso e in subordine l’annullamento degli atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge dapprima l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione dell’art. 15 delle N.T.A. del Piano dei Servizi. La ricorrente non contesta l’obbligo di reperire le dotazioni né le regole sulla monetizzazione, ma l’erronea applicazione di tali previsioni: nessuna ragione impone di impugnare una disposizione di cui si invoca la corretta interpretazione.
Nel merito, la domanda di accertamento del silenzio assenso è infondata. Dal combinato disposto dei commi terzo e sesto dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 il termine procedimentale è di 90 giorni, di cui 60 per la proposta del responsabile e 30 per la decisione finale, elevati a 100 in caso di preavviso di rigetto. Il decorso del solo primo termine non produce alcun effetto tacito. Poiché la richiesta di integrazioni ha interrotto il termine, alla data in cui l’associazione ha invocato il silenzio assenso i 90 giorni non erano ancora decorsi; il diniego e gli atti che lo precedono sono dunque tempestivi.
Passando alla domanda caducatoria, il Collegio esclude che la monetizzazione integri un diritto del privato: essa è misura eccezionale, oggetto di potestà discrezionale, rispetto alla quale il richiedente vanta un interesse legittimo pretensivo alla valutazione secondo ragionevolezza e proporzionalità. Tuttavia il diniego impugnato si limita ad affermazioni di principio sulla natura eccezionale dell’istituto, senza indicare le ragioni concrete relative alla specifica istanza, e non risponde al modello dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Sono erronee le due argomentazioni poste a base del rifiuto. Da un lato, la mancanza di un piano attuativo non è condizione di ammissibilità della monetizzazione. Dall’altro, il riferimento all’assenza di interventi compensativi non trova fondamento: l’art. 51 della L.R. n. 12/2005 e le N.T.A. prevedono solo un vincolo di destinazione delle somme, esigendo per contro una valutazione puntuale della vicinanza delle aree destinate a parcheggio. Il parere della Giunta sulla “proposta n. 66”, privo di motivazione, è del pari illegittimo.
Il TAR accoglie quindi la domanda caducatoria e annulla il diniego, il parere e la deliberazione di Giunta nei limiti indicati, compensando le spese per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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