Silenzio-assenso e sanatoria paesaggistica: nessun parere tacito senza schema di provvedimento (TAR Sicilia n. 1434 del 16.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso previsto dall’art. 17 bis della legge n. 241/1990 presuppone che l’amministrazione procedente trasmetta all’autorità competente uno schema di provvedimento compiutamente definito, sul quale l’assenso tacito possa formarsi per economia procedimentale. La trasmissione del solo progetto, accompagnata dalla richiesta del parere di competenza e senza alcuna valutazione sulla sanabilità dell’intervento, non integra quel presupposto e non produce alcun assenso tacito. Ne consegue che il potere sanzionatorio paesaggistico resta integro e che il termine prescrizionale non decorre finché il procedimento di compatibilità non sia concluso. La violazione di una circolare amministrativa sul contraddittorio endoprocedimentale non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento, risolvendosi in mera irregolarità quando le ragioni della sanzione siano conoscibili per relationem.

Il Fatto

Il ricorrente aveva realizzato in epoca anteriore al 31.12.1993 alcune opere edilizie in assenza di titolo, e nel 1995 aveva presentato al Comune istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994. La pratica comunale non era mai stata definita. Nel 2008 il Comune trasmetteva alla Soprintendenza il progetto, in triplice copia con documentazione fotografica, per il parere di competenza.

Con decreto dirigenziale del 22 maggio 2020, notificato nel 2021, l’Amministrazione regionale irrogava al ricorrente l’indennità di 21.338,75 euro per il danno arrecato al paesaggio, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004. Il ricorrente impugnava il provvedimento deducendo, in via principale, la formazione tacita del parere favorevole per decorso del termine e, in via derivata, la prescrizione del potere sanzionatorio e i vizi di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio concentra l’analisi sul presupposto comune ai primi tre motivi: la pretesa formazione per silenzio-assenso del parere della Soprintendenza. Rileva che l’art. 17 bis della legge n. 241/1990 richiede la comunicazione dell’assenso entro il termine dal ricevimento dello schema di provvedimento corredato di documentazione da parte dell’amministrazione procedente.

La nota comunale del 2008 non conteneva alcuno schema di definizione della pratica di sanatoria. L’ente locale, senza esprimere alcuna opinione sulla sanabilità dell’intervento, si era limitato a trasmettere il progetto per il parere. Manca dunque il presupposto logico della norma, che consente l’economia procedimentale solo a fronte di un assetto di interessi già compiutamente divisato dall’autorità competente.

Il Tribunale dichiara di non dover decidere la questione, controversa nella giurisprudenza amministrativa, sull’applicabilità dell’art. 17 bis ai procedimenti di sanatoria edilizia. Anche a volerla ritenere applicabile, nel caso concreto il parere positivo non si è mai formato. Cadono quindi il primo motivo e, con esso, le censure sulla prescrizione e sull’applicabilità ratione temporis del combinato disposto degli artt. 159, 146 e 167 del d.lgs. n. 42/2004.

Sul versante della motivazione, il Collegio osserva che la perizia di stima era richiamata nel provvedimento, sicché l’obbligo è assolto per relationem. La mancata trasmissione della perizia prima dell’irrogazione, imposta dalla circolare regionale del 2019, integra una mera irregolarità e non un vizio di legittimità. Quanto alla pretesa assenza di rilievo paesaggistico del sito, il sindacato richiesto investe una valutazione discrezionale della pubblica amministrazione, censurabile solo per esiti abnormi o manifestamente illogici, nella specie non ricorrenti.

Il ricorso è quindi rigettato. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali sull’applicabilità dell’art. 17 bis alla sanatoria degli abusi edilizi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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